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La direttiva n. 2003/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio 27 marzo 2003, che dovrà essere
adottata attraverso l’emanazione di un apposito decreto
legislativo(1),
modifica la direttiva n. 83/ 477/CEE, a sua volta modificata
dalla direttiva n. 91/382/CEE del Consiglio 25 giugno 1991(2),
nonché dalla direttiva n. 98/24/CE del Consiglio 7 aprile
1998(3).
La direttiva n. 83/477/CEE è stata recepita in Italia dal
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, inerente alla
protezione dei lavoratori contro tre rischi:
Innanzi tutto, è opportuno precisare che
molte delle nuove disposizioni introdotte da questa norma,
in Italia, sono già in vigore da molti anni perché adottate,
principalmente, con il citato decreto legislativo, con la
legge 27 marzo 1992, n. 257, recante le norme relative alla
cessazione dell’impiego dell’amianto, con il decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, con il decreto
del Ministero della Sanità 6 settembre 1994 e con il decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 66. Pertanto, nello studio
che segue, verranno evidenziate soltanto le norme che
rappresentano una novità per l’Italia, la quale, in tema di
normative per la protezione dei lavoratori esposti
all’amianto, come pure di quelle per la bonifica e lo
smaltimento dello stesso, è certamente ai primi posti in
Europa. Nel 2003 è stata aggiornata anche la disciplina
relativa al conferimento in discarica dei rifiuti di amianto
o contenenti amianto attraverso l’emanazione del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e sono stati introdotti
i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica con il
decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
territorio 13 marzo 2003, il quale, tra l’altro, comprende
le norme per la protezione del personale in discarica. Nel
2004 il Comitato nazionale dell’Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti, con la deliberazione
30 marzo 2003, n. 1, ha fissato i «Criteri e requisiti
per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10 - Bonifica dei
beni contenenti amianto», rendendo obbligatoria
l’iscrizione all’albo per le imprese di bonifica da amianto
che comunque rappresenta un ulteriore passo avanti anche
nella protezione dei lavoratori; successivamente, sempre nel
2004, è stato emanato il decreto del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del territorio 29 luglio 2004, n. 248,
recante «Regolamento relativo alla determinazione e
disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di
amianto e contenenti amianto » che, tra l’altro, ridefinisce
i tipi di amianto.
Premessa
I materiali contenenti amianto si
distinguono in due categorie:
- in matrice compatta (come le
coperture in cemento amianto, i pavimenti in vinyl
amianto e così via) nei quali le fibre di amianto sono
fortemente legate in una matrice stabile e solida;
- in matrice friabile (come l’amianto
spruzzato, gli intonaci, le coibentazioni di tubazioni e
così via) nei quali le fibre possono essere libere o
debolmente legate.
La pericolosità consiste, come è noto,
nella capacità dei materiali di amianto di rilasciare fibre
potenzialmente inalabili e, inoltre, nella estrema
suddivisione a cui queste fibre possono giungere. Non sempre
l’amianto, però, è pericoloso. Lo è certamente quando si
trova nelle condizioni di disperdere le sue fibre
nell’ambiente circostante per effetto di qualsiasi tipo di
sollecitazione meccanica, eolica, da stress termico,
dilavamento di acqua piovana e così via. Per questa ragione
l’amianto in matrice friabile, il quale può essere ridotto
in polvere con la semplice azione manuale, è considerato più
pericoloso dell’amianto in matrice compatta, che per sua
natura ha una scarsa o scarsissima tendenza a liberare
fibre.
Le motivazioni
della direttiva n. 2003/18/CE
Le motivazioni alla base della direttiva
n. 2003/18/CE (alcune non valide per l’Italia) sono:
- interesse nel ridefinire e adattare
le misure di protezione in funzione delle persone più
esposte, in particolare i lavoratori addetti alla
rimozione dell’amianto e quelli occasionalmente esposti
all’amianto durante i lavori di manutenzione;
- l’acquisizione di studi approfonditi
sui limiti di esposizione al crisotilo e sui metodi di
misurazione del tenore di amianto nell’aria effettuati
in base al metodo adottato dall’Organizzazione mondiale
della sanità (OMS); provvedimenti analoghi dovrebbero
essere adottati per quanto riguarda le fibre di
sostituzione;
- l’adozione di nuove misure per la
riduzione dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- la considerazione che il divieto di
immissione sul mercato e di utilizzazione di amianto
crisotilo introdotto con la direttiva n. 76/769/CEE del
Consiglio 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative alle
restrizioni in materia di immissione sul mercato e di
uso di alcune sostanze e preparati pericolosi, con
effetto decorrente dal 1° gennaio 2005, contribuirà a
una sostanziale riduzione dell’esposizione dei
lavoratori all’amianto (motivazione non valida per
l’Italia, perché la legge n. 257/1992 ha già vietato
l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la
commercializzazione e la produzione di amianto, di
prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto di
qualsiasi tipo (compreso anche il crisotilo);
- l’esigenza della tutela di tutti i
lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione
all’amianto e di conseguenza la necessità di eliminare
le eccezioni che l’edizione precedente della direttiva
n. 83/477/CEE prevedeva per i settori marittimo e aereo;
- l’esigenza della ridefinizione dei
tipi di amianto, sia in termini mineralogici sia
rispetto al loro numero CAS (Chemical Abstract Service)
per garantire chiarezza in merito alla definizione delle
fibre;
- la consapevolezza che, fatte salve
altre disposizioni comunitarie in materia di
commercializzazione e di utilizzazione dell’amianto, una
limitazione delle attività che comportano un’esposizione
all’amianto dovrebbe svolgere un ruolo molto importante
nella prevenzione delle malattie derivanti da questa
esposizione;
- l’adattamento alle nuove situazioni
di lavoro del sistema di notifica delle attività
comportanti un’esposizione all’amianto;
- l’importanza di escludere le
attività che espongono i lavoratori alle fibre di
amianto durante l’estrazione dell’amianto (motivazione
non valida per l’Italia, perché la legge n. 257/ 1992 ha
vietato l’estrazione dell’amianto);
- la fabbricazione e la lavorazione di
prodotti a base di amianto o la fabbricazione e la
lavorazione di prodotti contenenti fibre d’amianto
aggiunte deliberatamente, tenuto conto che il livello
d’esposizione alle stesse è elevato e difficile da
prevenire (motivazione non valida per l’Italia, perché
la legge n. 257/1992 ha vietato la produzione di
amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti
amianto);
- la necessità della ridefinizione
della metodologia di prelievo dei campioni per la
misurazione del tenore di amianto nell’aria, nonché il
metodo di conteggio delle fibre, in funzione delle
conoscenze tecniche più recenti (motivazione non valida
per l’Italia, perché il decreto del Ministero della
Sanità 6 settembre 1994 prevede già i metodi
aggiornati);
- l’opportunità della riduzione dei
valori limite di esposizione professionale all’amianto,
anche se non è stato ancora possibile determinare il
livello di esposizione al di sotto del quale l’amianto
non comporta rischi di cancro (motivazione non valida
per l’Italia, perché il decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277 già prevede questi valori limite);
- l’opportunità che i datori di lavoro
siano tenuti a individuare, prima della realizzazione
del progetto di rimozione dell’amianto, la presenza o
l’eventuale presenza di amianto negli edifici o negli
impianti e a darne comunicazione alle altre persone che
possono essere esposte all’amianto per via dell’utilizzo
degli edifici, di lavori di manutenzione o altre
attività all’interno o all’esterno di essi;
- l’indispensabilità dell’accertamento
che i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto
vengano effettuati da imprese che conoscono tutte le
precauzioni da adottare per tutelare i lavoratori;
- la consapevolezza che una formazione
specifica dei lavoratori esposti o che possono essere
esposti al l’amianto contribuirà in modo significativo a
ridurre i rischi derivanti da questa esposizione
(motivazione non valida per l’Italia, perché con la
legge 27 marzo 1992, n. 257, e con il decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, sono stati
previsti corsi di formazione sia per gli operatori sia
per i coordinatori addetti alle attività di rimozione,
smaltimento e bonifica dell’amianto);
- allineamento del contenuto dei
registri e delle cartelle cliniche previsti dalla
direttiva n. 83/477/CEE agli elenchi e alle cartelle
cliniche che figurano nella direttiva n. 90/394/CEE del
Consiglio, 28 giugno 1990, sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione
ad agenti cancerogeni durante il lavoro (motivazione non
valida per l’Italia, perché il decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 66, ha attuato le direttive n.
97/42/CE e n. 1999/38/CE, che modificano la direttiva n.
90/394/ CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni durante il lavoro);
- l’opportunità di aggiornare le
raccomandazioni pratiche per la sorveglianza clinica dei
lavoratori esposti, alla luce delle conoscenze mediche
più recenti, ai fini di un’individuazione precoce delle
patologie dovute all’amianto (motivazione non valida per
l’Italia, perché il decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277, e il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
66, prevedono questi aggiornamenti);
- dato che l’obiettivo dell’azione
prevista, vale a dire il miglioramento della protezione
dei lavoratori contro i rischi connessi con
un’esposizione all’amianto durante il lavoro, non può
essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e
può, dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti
dell’azione in questione, essere realizzato meglio a
livello comunitario, la Comunità può adottare misure
conformemente al principio di sussidiarietà di cui
all’articolo 5 del trattato (il principio di
sussidiarietà persegue due obiettivi antitetici: da un
lato autorizza un intervento della Comunità, nella
misura in cui un obiettivo non può essere
sufficientemente realizzato dagli Stati membri tramite
misure a livello nazionale, dall’altro intende garantire
la competenza degli Stati membri nei settori in cui una
procedura comunitaria non può fornire una normativa
migliore);
- la considerazione che le modifiche
da apportare alla direttiva n. 83/477/CEE devono essere
limitate al minimo per non ostacolare inutilmente la
creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.
Estensione della
direttiva n. 2003/18/CE
Innanzi tutto, a differenza di quanto
previsto dalla direttiva n. 83/477/ CEE, la direttiva n.
2003/18/CE ha abrogato la non applicabilità del disposto
della direttiva alla navigazione marittima e aerea e,
pertanto, d’ora in avanti queste norme sono applicabili
anche a queste ultime.
I tipi di
amianto
Al fine di garantire la chiarezza della
definizione delle fibre, il testo coordinato delle due
direttive, nn. 83/ 477/CEE e 2003/18/CE, ridefinisce i tipi
di amianto sia in termini mineralogici sia rispetto al loro
numero del registro CAS (Chemical Abstract Service).
Infatti, all’art. 2 del testo, è precisato che, ai fini
della direttiva, con il termine “amianto” sono indicati i
seguenti silicati fibrosi:
- l’actinolite d’amianto, n. 77536-
66-4 del CAS;
- la grunerite d’amianto (amosite) n.
12172-73-5 del CAS;
- l’antofillite d’amianto, n. 77536-
67-5 del CAS;
- il crisotilo, n. 12001-29-5 del CAS;
- la crocidolite, n. 12001-28-4 del
CAS;
- la tremolite d’amianto, n. 77536-
68-6 del CAS.
In Italia, il D.Lgs. n. 277/1991,
all’articolo 23, con il termine amianto designa i seguenti
silicati fibrosi:
- actinolite (n. CAS 77536-66-4);
- amosite (n. CAS 12172-73-5);
- antofillite (n. CAS 77536-67-5);
- crisotilo (n. CAS 12001-29-5);
- crocidolite (n. CAS 12001-78-4);
- l tremolite (n. CAS 77536-68-6).
Pertanto, le variazioni sono minime,
fatta eccezione per il numero CAS della crocidolite, che è
parzialmente errato nel D.Lgs. n. 277/1991.
Recentemente, il D.M. 29 luglio 2004, n. 248(4),
ha riportato esattamente le definizioni indicate nella
direttiva n. 2003/18/CE.
Attività
lavorative di riferimento
La direttiva n. 83/477/CEE e, quindi,
anche la direttiva n. 2003/18/CE sono relative alle attività
nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti
durante il lavoro alla polvere proveniente dall’amianto o da
materiali che lo contengono.
Siccome, attualmente, almeno in Italia, a seguito della
legge n. 257/ 1992, sono vietate l’estrazione,
l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la
produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti
contenenti amianto, non vi sono più esposizioni a
lavorazioni utilizzanti l’amianto come materia prima, e,
pertanto, le suddette attività riguardano essenzialmente la
bonifica e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto
nonché i lavori di manutenzione su manufatti che lo
contengono.
Sono evidentemente comprese anche le attività lavorative che
si svolgono in edifici dove la presenza di amianto o di
manufatti contenenti amianto, che si trovano in condizioni
di degrado, rappresentano una fonte di inquinamento e una
minaccia per le persone esposte. Inoltre, per qualsiasi
attività che possa presentare un rischio di esposizione alla
polvere proveniente dall’asbesto o da materiali che lo
contengono, già la precedente direttiva aveva previsto la
necessità di valutare il rischio in modo da stabilire la
natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori alla
polvere stessa.
Deroghe per
esposizioni sporadiche
Il testo coordinato delle due direttive,
nn. 83/477/CEE e 2003/18/CE, stabilisce, al punto 3,
dell’art. 3, che, purché si tratti di esposizioni sporadiche
dei lavoratori e siano di debole intensità e si desuma dalla
valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione
all’amianto (0,1 fibre per cm3, misurata in rapporto a una
media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore - TWA -
Time Weighted Average) non sia superato nell’aria
dell’ambiente di lavoro, possono non essere applicati gli
articoli 4, 15 e 16, vale a dire che si prescinde
rispettivamente dalla sorveglianza sanitaria dei lavoratori,
dalla notifica dei lavori e dall’iscrizione dei lavoratori
nel registro degli esposti ad amianto, nel caso delle
seguenti attività:
- manutenzioni di breve durata, non
continuative, interessanti unicamente i materiali
contenenti amianto in matrice non friabile (come ad
esempio coperture e canne fumarie in cemento amianto,
pavimenti in vinyl amianto, ecc.);
- rimozione che non comporti
deterioramento di materiali non degradati in cui le
fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice
(quindi manufatti come quelli sopraindicati);
- incapsulamento e condizionamento di
guaine a materiali contenenti amianto che si trovano in
buono stato;
- sorveglianza, controllo dell’aria e
prelievo di campioni ai fini dell’accertamento della
presenza di asbesto in un determinato materiale. Con
l’art. 3-bis, la nuova versione della direttiva n.
83/477/CEE stabilisce, inoltre, che gli Stati membri,
previa consultazione delle parti sociali e in conformità
con la legislazione e le prassi nazionali, fissano gli
orientamenti pratici per la determinazione delle
esposizioni sporadiche e di debole intensità relative
alle su indicate attività.
Notifica delle
attività
L’art. 4 della precedente versione della
direttiva n. 83/477/CEE, già prevedeva che le attività nelle
quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti durante
il lavoro alla polvere proveniente dall’amianto o da
materiali contenenti amianto, devono essere oggetto di un
sistema di notifica gestito dalle autorità responsabili
dello Stato membro.
Per esse, in Italia, il D.Lgs. n. 277/ 1991 prevede,
all’art. 25, la notifica all’organo di vigilanza (ASL
competente per territorio) delle risultanze della
valutazione, unitamente alle seguenti informazioni:
- attività svolte e procedimenti
applicati;
- varietà e quantitativi annui di
amianto utilizzati;
- prodotti fabbricati; l numero di
lavoratori addetti;
- misure di protezione previste, con
specificazione dei criteri per la manutenzione periodica
e dei sistemi di prevenzione adottati.
Il testo coordinato delle due direttive,
al punto 2, art. 4, precisa che la notifica deve comprendere
almeno una descrizione sintetica:
- dell’ubicazione del cantiere;
- del tipo e dei quantitativi di
amianto utilizzati o maneggiati;
- delle attività e dei procedimenti
applicati;
- del numero dei lavoratori
interessati;
- della data di inizio dei lavori e
della relativa durata;
- delle misure adottate per limitare
l’esposizione dei lavoratori all’amianto.
Per quanto concerne i cantieri di
bonifica, la direttiva n. 2003/18/CE precisa che la notifica
riguarda, tra l’altro, espressamente anche:
- il tipo e i quantitativi di amianto
maneggiati;
- la data di inizio dei lavori.
Per quanto riguarda il primo punto,
attualmente in Italia, ai sensi del D.Lgs. n. 277/1991,
occorre comunicare all’ASL informazioni circa la natura
dell’amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel
caso di demolizioni; la direttiva in questione estende
quest’obbligo a tutti i casi, vale a dire che sempre,
quindi, anche in caso di rimozione di manufatti in cemento
amianto, deve essere precisato il tipo di amianto (per
esempio allegando il certificato del laboratorio
autorizzato) nonché i quantitativi di amianto maneggiati.
Inoltre, per ciò che concerne il secondo punto, anche se nel
D.Lgs. n. 277/1991 non è precisata, di fatto, la data di
inizio dei lavori è correntemente comunicata, anche perché è
richiesta dalle ASL.
Al punto 4, art. 4, la nuova edizione della direttiva n.
83/477/CEE precisa, inoltre, che la notifica va ripresentata
ogniqualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può
comportare un aumento significativo dell’esposizione alla
polvere prodotta dall’amianto o dai materiali che lo
contengono.
Esposizione alle
fibre negli ambienti di lavoro
Fino all’emanazione del D.Lgs. n.
277/1991, «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
2/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/ 642/CEE, in
materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge
30 luglio 1990, n. 212», l’esposizione professionale a
fibre di amianto era indirettamente inquadrata nell’ambito
delle norme di cui al Capo II «Difesa dagli agenti nocivi»,
del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, «Norme generali per
l’igiene del lavoro».
Pertanto, i Valori Limite di Soglia (TLV) che venivano
adottati erano quelli della ACGIH - American Conference
of Governmental Industrial Hygienists.
Successivamente, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.
277/1991 e della legge fondamentale sull’amianto n.
257/1992, in attuazione di direttive europee, venivano
introdotti in Italia livelli di soglia più restrittivi
rispetto a quelli dell’ACGIH.
Come è noto, la legge n. 257/1992 ha dettato norme, tra
l’altro, per la dismissione della produzione di manufatti
contenenti amianto per cui attualmente non vi sono più
esposizioni a lavorazioni utilizzanti l’asbesto come materia
prima.
In sostanza, le attività considerate nel D.Lgs. n. 277/1991
in merito alla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro, riguardano:
- attività di bonifica e smaltimento
di manufatti contenenti amianto che, se mal condotte,
possono rappresentare fonti di inquinamento; pertanto, i
cantieri temporanei e mobili ove si svolgono lavori di
bonifica rappresentano ambienti di lavoro significativi
per l’esposizione al rischio amianto sia che essi
riguardino edifici, mezzi di trasporto e così via;
- le imprese soggette a rischio
amianto derivante dallo stato di conservazione degli
edifici, dipendente dalle condizioni di manufatti
contenenti amianto quali coperture, canne fumarie,
cassoni per l’acqua, coibentazioni di tubazioni e
macchinari, pavimenti vinilici, tubazioni per l’acqua
potabile e per impianti fognari, tessuti e tappezzerie,
pareti in lastre prefabbricate, intonaci prevalentemente
di soffitti, prodotti vari e così via, che, in caso di
rilascio di fibre di amianto nell’aria, potrebbero
arrecare un danno al lavoratore esposto.
In attuazione della legge n. 257/ 1992
sono stati emanati una serie di decreti che dettano norme
tecniche per l’allestimento e la gestione dei lavori di
bonifica con indicazioni precise relative alla protezione
dalle fibre di amianto e, in particolare, l’incapsulamento
dei manufatti contenenti amianto con prodotti incapsulanti,
adeguata protezione delle vie respiratorie degli addetti con
appositi dispositivi di protezione individuale (DPI),
l’aspirazione ed espulsione dell’aria all’esterno dei
cantieri previa filtrazione mediante filtri assoluti.
Ai sensi del D.Lgs. n. 277/1991, in tutte le attività
lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla
polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti
amianto, il datore di lavoro è tenuto a effettuare una
valutazione del rischio dovuto alla polvere di amianto e dai
materiali che lo contengono, al fine di stabilire le misure
preventive e protettive da attuare. Questa valutazione
tende, in particolare, ad accertare l’inquinamento
ambientale prodotto, individuando i punti di emissione di
queste polveri e i punti a maggior rischio delle aree
lavorative, comprendendo, inoltre, una determinazione
dell’esposizione personale dei lavoratori alla stessa
polvere di amianto.
Ai fini della valutazione del rischio, vengono prelevati
campioni nella zona di respirazione dei singoli lavoratori,
vale a dire entro una semisfera di 300 mm di raggio che si
estende dinanzi alla faccia del lavoratore e misurata a
partire dal punto di mezzo di una linea congiungente le sue
orecchie.
Si usano filtri a membrana e portafiltro a faccia aperta
provvisto di cappuccio metallico cilindrico, estendentesi
tra 33 mm e 44 mm davanti al filtro e che permetta
l’esposizione di un’area circolare di almeno 20 mm di
diametro.
Durante l’uso il cappuccio è rivolto verso il basso.
Si usa, inoltre, una pompa portatile a batteria, portata
sulla cintura o in una tasca del lavoratore. L’analisi è
effettuata attraverso il conteggio delle fibre depositate
sulla membrana utilizzando il microscopio ottico in
contrasto di fase a 500 ingrandimenti. Il risultato
dell’analisi si esprime in numero di fibre per millilitro
d’aria.
Ai fini della misurazione si prendono in considerazione
unicamente le fibre che hanno una lunghezza superiore a 5 μ,
una larghezza inferiore a 3 μ e il cui rapporto
lunghezza/larghezza è superiore a 3:1.
Le misurazioni sono opportunamente programmate. Il
campionamento è eseguito da personale in possesso di idonee
qualifiche. I campioni sono analizzati in laboratori
pubblici o privati attrezzati e autorizzati per lo scopo.
Il campionamento deve essere relativo all’esposizione
personale del singolo lavoratore e può comprendere uno o più
prelievi. Esso è effettuato in modo da permettere la
valutazione dell’esposizione giornaliera del lavoratore ed è
integrato da un campionamento ambientale se questo è
necessario per identificare le cause e il grado
dell’inquinamento.
Se la durata del campionamento non si estende all’intero
periodo di riferimento di otto ore, è comunque effettuato un
prelievo per ciascuna fase del ciclo lavorativo in modo da
poter calcolare il valore della media ponderata della
concentrazione delle fibre di amianto nell’aria per l’intero
periodo di otto ore. In ogni caso, la durata del
campionamento non è complessivamente inferiore a due ore.
I valori limite di esposizione alla polvere di amianto
nell’aria, espressi come media ponderata in funzione del
tempo su un periodo di riferimento di otto ore, sono:
- 0,6 fibre per cm3 per il crisotilo;
- 0,2 fibre per cm3 per tutte le altre
tipologie d’amianto, sia isolate sia in miscela, ivi
comprese le miscele contenenti crisotilo.
Ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. n.
277/1991, nel caso che l’esposizione personale dei
lavoratori alla polvere di amianto, espressa come numero di
fibre per cm3 in rapporto a un periodo di riferimento di
otto ore, supera 0,1 fibre per cm3, il datore di lavoro
attua le seguenti disposizioni:
- notifica all’organo di vigilanza le
risultanze della valutazione unitamente a informazioni
circa le attività svolte e procedimenti applicati,
varietà e quantitativi annui di amianto utilizzati,
prodotti fabbricati, numero di lavoratori addetti,
misure di protezione previste, con specificazione dei
criteri per la manutenzione periodica e dei sistemi di
prevenzione adottati;
- informa i lavoratori con periodicità
annuale nonché controlla l’esposizione dei lavoratori
alla polvere di amianto nell’aria;
- dispone che i luoghi nei quali si
svolgono le suddette attività siano chiaramente
delimitati e contrassegnati da apposita segnaletica di
sicurezza e che, altresì, essi siano accessibili
esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere per
l’espletamento delle loro mansioni dotati di adeguati
dispositivi di protezione individuali;
- assicura che i lavoratori dispongano
di servizi igienici adeguati, provvisti di docce. Ove
possibile, queste sono a uso esclusivo dei lavoratori
addetti, con percorsi separati per l’ingresso e l’uscita
dall’area di lavoro; deve, inoltre, disporre che gli
indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo
separato da quello destinato agli abiti civili. Il
lavaggio deve essere effettuato dall’impresa in
lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina
adibita esclusivamente a questa attività. Il trasporto è
effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente
etichettati; si deve inoltre provvedere che i DPI siano
custoditi in locali destinati allo scopo, controllati e
puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo a far
riparare o sostituire quelli difettosi prima di ogni
nuova utilizzazione. La pulitura deve essere effettuata
mediante aspirazione;
- effettua un controllo periodico
dell’esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto
nell’aria;
- istituisce, tiene e aggiorna, sotto
la sua responsabilità, il registro indicante i livelli
di esposizione, la cui copia dovrà essere consegnata
all’ISPESL e alla ASL competente per territorio;
comunica, inoltre, agli Enti suddetti, la cessazione del
rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute
dall’ultima comunicazione e, in caso di cessazione
dell’attività dell’impresa consegna loro il registro;
richiede ai suddetti Enti copia delle annotazioni
individuali in caso di assunzione di lavoratori che
abbiano in precedenza esercitato attività che
comportavano condizioni di esposizione, espressa come
numero di fibre per cm3 in rapporto ad un periodo di
riferimento di otto ore, superiore a 0,1 fibre per cm3
oppure nel caso che questa dose superi 0,5 giorni-fibra
per cm3; comunica ai lavoratori interessati tramite il
medico competente le relative annotazioni individuali
contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di
rischio.
All’ASL competente per territorio compete
la vigilanza sul rispetto dei limiti di concentrazione.
Inoltre, presso le ASL è istituito un registro nel quale
vengono riportati tutti gli edifici, pubblici e privati, ove
è presente amianto libero (il cui rilascio di fibre
nell’aria è già in atto) o in matrice friabile.
A norma dell’art. 12, «Rimozione dell’amianto e tutela
dell’ambiente », legge n. 257/1992, i proprietari degli
immobili ove sono presenti i materiali con amianto libero o
in matrice friabile devono comunicare alle ASL i dati
relativi alla loro presenza.
La direttiva n. 2003/18/CE precisa che l’esposizione dei
lavoratori alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali
che lo contengono nel luogo di lavoro deve essere ridotta al
minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite di
esposizione di 0,1 fibre/cm3, misurata in rapporto a una
media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA).
[...continua]
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