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Ridefinita la metodologia di prelievo dei campioni per la misurazione del tenore di asbesto nell’aria

Comunitaria 2004 e amianto: dalla Ue nuove disposizioni per la tutela dei lavoratori

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di Sergio Clarelli, ingegnere, Presidente di ASSOAMIANTO

È stata pubblicata, nel S.O. n. 76 alla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2005, n. 96, la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004», in vigore dal 12 maggio 2005. Il capo I della legge, «Disposizioni generali sui procedimenti per l’adempimento degli obblighi comunitari», all’art. 1 precisa che il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Nell’allegato B, tra le altre, è indicata anche la direttiva n. 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 27 marzo 2003 che modifica la direttiva n. 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto durante il lavoro.

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La direttiva n. 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 27 marzo 2003, che dovrà essere adottata attraverso l’emanazione di un apposito decreto legislativo(1), modifica la direttiva n. 83/ 477/CEE, a sua volta modificata dalla direttiva n. 91/382/CEE del Consiglio 25 giugno 1991(2), nonché dalla direttiva n. 98/24/CE del Consiglio 7 aprile 1998(3).
La direttiva n. 83/477/CEE è stata recepita in Italia dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, inerente alla protezione dei lavoratori contro tre rischi:

  • amianto;
  • piombo;
  • rumore.

Innanzi tutto, è opportuno precisare che molte delle nuove disposizioni introdotte da questa norma, in Italia, sono già in vigore da molti anni perché adottate, principalmente, con il citato decreto legislativo, con la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante le norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto, con il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, con il decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994 e con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66. Pertanto, nello studio che segue, verranno evidenziate soltanto le norme che rappresentano una novità per l’Italia, la quale, in tema di normative per la protezione dei lavoratori esposti all’amianto, come pure di quelle per la bonifica e lo smaltimento dello stesso, è certamente ai primi posti in Europa. Nel 2003 è stata aggiornata anche la disciplina relativa al conferimento in discarica dei rifiuti di amianto o contenenti amianto attraverso l’emanazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e sono stati introdotti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica con il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio 13 marzo 2003, il quale, tra l’altro, comprende le norme per la protezione del personale in discarica. Nel 2004 il Comitato nazionale dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, con la deliberazione 30 marzo 2003, n. 1, ha fissato i «Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto», rendendo obbligatoria l’iscrizione all’albo per le imprese di bonifica da amianto che comunque rappresenta un ulteriore passo avanti anche nella protezione dei lavoratori; successivamente, sempre nel 2004, è stato emanato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio 29 luglio 2004, n. 248, recante «Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto » che, tra l’altro, ridefinisce i tipi di amianto.

 

Premessa

I materiali contenenti amianto si distinguono in due categorie:

  • in matrice compatta (come le coperture in cemento amianto, i pavimenti in vinyl amianto e così via) nei quali le fibre di amianto sono fortemente legate in una matrice stabile e solida;
  • in matrice friabile (come l’amianto spruzzato, gli intonaci, le coibentazioni di tubazioni e così via) nei quali le fibre possono essere libere o debolmente legate.

La pericolosità consiste, come è noto, nella capacità dei materiali di amianto di rilasciare fibre potenzialmente inalabili e, inoltre, nella estrema suddivisione a cui queste fibre possono giungere. Non sempre l’amianto, però, è pericoloso. Lo è certamente quando si trova nelle condizioni di disperdere le sue fibre nell’ambiente circostante per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica, da stress termico, dilavamento di acqua piovana e così via. Per questa ragione l’amianto in matrice friabile, il quale può essere ridotto in polvere con la semplice azione manuale, è considerato più pericoloso dell’amianto in matrice compatta, che per sua natura ha una scarsa o scarsissima tendenza a liberare fibre.

 

Le motivazioni della direttiva n. 2003/18/CE

Le motivazioni alla base della direttiva n. 2003/18/CE (alcune non valide per l’Italia) sono:

  • interesse nel ridefinire e adattare le misure di protezione in funzione delle persone più esposte, in particolare i lavoratori addetti alla rimozione dell’amianto e quelli occasionalmente esposti all’amianto durante i lavori di manutenzione;
  • l’acquisizione di studi approfonditi sui limiti di esposizione al crisotilo e sui metodi di misurazione del tenore di amianto nell’aria effettuati in base al metodo adottato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS); provvedimenti analoghi dovrebbero essere adottati per quanto riguarda le fibre di sostituzione;
  • l’adozione di nuove misure per la riduzione dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
  • la considerazione che il divieto di immissione sul mercato e di utilizzazione di amianto crisotilo introdotto con la direttiva n. 76/769/CEE del Consiglio 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di alcune sostanze e preparati pericolosi, con effetto decorrente dal 1° gennaio 2005, contribuirà a una sostanziale riduzione dell’esposizione dei lavoratori all’amianto (motivazione non valida per l’Italia, perché la legge n. 257/1992 ha già vietato l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto di qualsiasi tipo (compreso anche il crisotilo);
  • l’esigenza della tutela di tutti i lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto e di conseguenza la necessità di eliminare le eccezioni che l’edizione precedente della direttiva n. 83/477/CEE prevedeva per i settori marittimo e aereo;
  • l’esigenza della ridefinizione dei tipi di amianto, sia in termini mineralogici sia rispetto al loro numero CAS (Chemical Abstract Service) per garantire chiarezza in merito alla definizione delle fibre;
  • la consapevolezza che, fatte salve altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell’amianto, una limitazione delle attività che comportano un’esposizione all’amianto dovrebbe svolgere un ruolo molto importante nella prevenzione delle malattie derivanti da questa esposizione;
  • l’adattamento alle nuove situazioni di lavoro del sistema di notifica delle attività comportanti un’esposizione all’amianto;
  • l’importanza di escludere le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l’estrazione dell’amianto (motivazione non valida per l’Italia, perché la legge n. 257/ 1992 ha vietato l’estrazione dell’amianto);
  • la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione e la lavorazione di prodotti contenenti fibre d’amianto aggiunte deliberatamente, tenuto conto che il livello d’esposizione alle stesse è elevato e difficile da prevenire (motivazione non valida per l’Italia, perché la legge n. 257/1992 ha vietato la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto);
  • la necessità della ridefinizione della metodologia di prelievo dei campioni per la misurazione del tenore di amianto nell’aria, nonché il metodo di conteggio delle fibre, in funzione delle conoscenze tecniche più recenti (motivazione non valida per l’Italia, perché il decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994 prevede già i metodi aggiornati);
  • l’opportunità della riduzione dei valori limite di esposizione professionale all’amianto, anche se non è stato ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del quale l’amianto non comporta rischi di cancro (motivazione non valida per l’Italia, perché il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 già prevede questi valori limite);
  • l’opportunità che i datori di lavoro siano tenuti a individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell’amianto, la presenza o l’eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e a darne comunicazione alle altre persone che possono essere esposte all’amianto per via dell’utilizzo degli edifici, di lavori di manutenzione o altre attività all’interno o all’esterno di essi;
  • l’indispensabilità dell’accertamento che i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto vengano effettuati da imprese che conoscono tutte le precauzioni da adottare per tutelare i lavoratori;
  • la consapevolezza che una formazione specifica dei lavoratori esposti o che possono essere esposti al l’amianto contribuirà in modo significativo a ridurre i rischi derivanti da questa esposizione (motivazione non valida per l’Italia, perché con la legge 27 marzo 1992, n. 257, e con il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, sono stati previsti corsi di formazione sia per gli operatori sia per i coordinatori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto);
  • allineamento del contenuto dei registri e delle cartelle cliniche previsti dalla direttiva n. 83/477/CEE agli elenchi e alle cartelle cliniche che figurano nella direttiva n. 90/394/CEE del Consiglio, 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (motivazione non valida per l’Italia, perché il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66, ha attuato le direttive n. 97/42/CE e n. 1999/38/CE, che modificano la direttiva n. 90/394/ CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro);
  • l’opportunità di aggiornare le raccomandazioni pratiche per la sorveglianza clinica dei lavoratori esposti, alla luce delle conoscenze mediche più recenti, ai fini di un’individuazione precoce delle patologie dovute all’amianto (motivazione non valida per l’Italia, perché il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66, prevedono questi aggiornamenti);
  • dato che l’obiettivo dell’azione prevista, vale a dire il miglioramento della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può, dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato (il principio di sussidiarietà persegue due obiettivi antitetici: da un lato autorizza un intervento della Comunità, nella misura in cui un obiettivo non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri tramite misure a livello nazionale, dall’altro intende garantire la competenza degli Stati membri nei settori in cui una procedura comunitaria non può fornire una normativa migliore);
  • la considerazione che le modifiche da apportare alla direttiva n. 83/477/CEE devono essere limitate al minimo per non ostacolare inutilmente la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

 

Estensione della direttiva n. 2003/18/CE

Innanzi tutto, a differenza di quanto previsto dalla direttiva n. 83/477/ CEE, la direttiva n. 2003/18/CE ha abrogato la non applicabilità del disposto della direttiva alla navigazione marittima e aerea e, pertanto, d’ora in avanti queste norme sono applicabili anche a queste ultime.

 

I tipi di amianto

Al fine di garantire la chiarezza della definizione delle fibre, il testo coordinato delle due direttive, nn. 83/ 477/CEE e 2003/18/CE, ridefinisce i tipi di amianto sia in termini mineralogici sia rispetto al loro numero del registro CAS (Chemical Abstract Service). Infatti, all’art. 2 del testo, è precisato che, ai fini della direttiva, con il termine “amianto” sono indicati i seguenti silicati fibrosi:

  • l’actinolite d’amianto, n. 77536- 66-4 del CAS;
  • la grunerite d’amianto (amosite) n. 12172-73-5 del CAS;
  • l’antofillite d’amianto, n. 77536- 67-5 del CAS;
  • il crisotilo, n. 12001-29-5 del CAS;
  • la crocidolite, n. 12001-28-4 del CAS;
  • la tremolite d’amianto, n. 77536- 68-6 del CAS.

In Italia, il D.Lgs. n. 277/1991, all’articolo 23, con il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:

  • actinolite (n. CAS 77536-66-4); 
  • amosite (n. CAS 12172-73-5); 
  • antofillite (n. CAS 77536-67-5); 
  • crisotilo (n. CAS 12001-29-5); 
  • crocidolite (n. CAS 12001-78-4);
  • l tremolite (n. CAS 77536-68-6).

Pertanto, le variazioni sono minime, fatta eccezione per il numero CAS della crocidolite, che è parzialmente errato nel D.Lgs. n. 277/1991.
Recentemente, il D.M. 29 luglio 2004, n. 248
(4), ha riportato esattamente le definizioni indicate nella direttiva n. 2003/18/CE.

 

Attività lavorative di riferimento

La direttiva n. 83/477/CEE e, quindi, anche la direttiva n. 2003/18/CE sono relative alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali che lo contengono.
Siccome, attualmente, almeno in Italia, a seguito della legge n. 257/ 1992, sono vietate l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, non vi sono più esposizioni a lavorazioni utilizzanti l’amianto come materia prima, e, pertanto, le suddette attività riguardano essenzialmente la bonifica e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto nonché i lavori di manutenzione su manufatti che lo contengono.
Sono evidentemente comprese anche le attività lavorative che si svolgono in edifici dove la presenza di amianto o di manufatti contenenti amianto, che si trovano in condizioni di degrado, rappresentano una fonte di inquinamento e una minaccia per le persone esposte. Inoltre, per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’asbesto o da materiali che lo contengono, già la precedente direttiva aveva previsto la necessità di valutare il rischio in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori alla polvere stessa.

 

Deroghe per esposizioni sporadiche

Il testo coordinato delle due direttive, nn. 83/477/CEE e 2003/18/CE, stabilisce, al punto 3, dell’art. 3, che, purché si tratti di esposizioni sporadiche dei lavoratori e siano di debole intensità e si desuma dalla valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all’amianto (0,1 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore - TWA - Time Weighted Average) non sia superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, possono non essere applicati gli articoli 4, 15 e 16, vale a dire che si prescinde rispettivamente dalla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, dalla notifica dei lavori e dall’iscrizione dei lavoratori nel registro degli esposti ad amianto, nel caso delle seguenti attività:

  • manutenzioni di breve durata, non continuative, interessanti unicamente i materiali contenenti amianto in matrice non friabile (come ad esempio coperture e canne fumarie in cemento amianto, pavimenti in vinyl amianto, ecc.);
  • rimozione che non comporti deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice (quindi manufatti come quelli sopraindicati);
  • incapsulamento e condizionamento di guaine a materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
  • sorveglianza, controllo dell’aria e prelievo di campioni ai fini dell’accertamento della presenza di asbesto in un determinato materiale. Con l’art. 3-bis, la nuova versione della direttiva n. 83/477/CEE stabilisce, inoltre, che gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, fissano gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità relative alle su indicate attività.

 

Notifica delle attività

L’art. 4 della precedente versione della direttiva n. 83/477/CEE, già prevedeva che le attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, devono essere oggetto di un sistema di notifica gestito dalle autorità responsabili dello Stato membro.
Per esse, in Italia, il D.Lgs. n. 277/ 1991 prevede, all’art. 25, la notifica all’organo di vigilanza (ASL competente per territorio) delle risultanze della valutazione, unitamente alle seguenti informazioni:

  • attività svolte e procedimenti applicati;
  • varietà e quantitativi annui di amianto utilizzati;
  • prodotti fabbricati; l numero di lavoratori addetti;
  • misure di protezione previste, con specificazione dei criteri per la manutenzione periodica e dei sistemi di prevenzione adottati.

Il testo coordinato delle due direttive, al punto 2, art. 4, precisa che la notifica deve comprendere almeno una descrizione sintetica:

  • dell’ubicazione del cantiere;
  • del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati;
  • delle attività e dei procedimenti applicati;
  • del numero dei lavoratori interessati;
  • della data di inizio dei lavori e della relativa durata;
  • delle misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.

Per quanto concerne i cantieri di bonifica, la direttiva n. 2003/18/CE precisa che la notifica riguarda, tra l’altro, espressamente anche:

  • il tipo e i quantitativi di amianto maneggiati;
  • la data di inizio dei lavori.

Per quanto riguarda il primo punto, attualmente in Italia, ai sensi del D.Lgs. n. 277/1991, occorre comunicare all’ASL informazioni circa la natura dell’amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso di demolizioni; la direttiva in questione estende quest’obbligo a tutti i casi, vale a dire che sempre, quindi, anche in caso di rimozione di manufatti in cemento amianto, deve essere precisato il tipo di amianto (per esempio allegando il certificato del laboratorio autorizzato) nonché i quantitativi di amianto maneggiati. Inoltre, per ciò che concerne il secondo punto, anche se nel D.Lgs. n. 277/1991 non è precisata, di fatto, la data di inizio dei lavori è correntemente comunicata, anche perché è richiesta dalle ASL.
Al punto 4, art. 4, la nuova edizione della direttiva n. 83/477/CEE precisa, inoltre, che la notifica va ripresentata ogniqualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere prodotta dall’amianto o dai materiali che lo contengono.

 

Esposizione alle fibre negli ambienti di lavoro

Fino all’emanazione del D.Lgs. n. 277/1991, «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 2/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/ 642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212», l’esposizione professionale a fibre di amianto era indirettamente inquadrata nell’ambito delle norme di cui al Capo II «Difesa dagli agenti nocivi», del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, «Norme generali per l’igiene del lavoro».
Pertanto, i Valori Limite di Soglia (TLV) che venivano adottati erano quelli della ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
Successivamente, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 277/1991 e della legge fondamentale sull’amianto n. 257/1992, in attuazione di direttive europee, venivano introdotti in Italia livelli di soglia più restrittivi rispetto a quelli dell’ACGIH.
Come è noto, la legge n. 257/1992 ha dettato norme, tra l’altro, per la dismissione della produzione di manufatti contenenti amianto per cui attualmente non vi sono più esposizioni a lavorazioni utilizzanti l’asbesto come materia prima.
In sostanza, le attività considerate nel D.Lgs. n. 277/1991 in merito alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, riguardano:

  • attività di bonifica e smaltimento di manufatti contenenti amianto che, se mal condotte, possono rappresentare fonti di inquinamento; pertanto, i cantieri temporanei e mobili ove si svolgono lavori di bonifica rappresentano ambienti di lavoro significativi per l’esposizione al rischio amianto sia che essi riguardino edifici, mezzi di trasporto e così via;
  • le imprese soggette a rischio amianto derivante dallo stato di conservazione degli edifici, dipendente dalle condizioni di manufatti contenenti amianto quali coperture, canne fumarie, cassoni per l’acqua, coibentazioni di tubazioni e macchinari, pavimenti vinilici, tubazioni per l’acqua potabile e per impianti fognari, tessuti e tappezzerie, pareti in lastre prefabbricate, intonaci prevalentemente di soffitti, prodotti vari e così via, che, in caso di rilascio di fibre di amianto nell’aria, potrebbero arrecare un danno al lavoratore esposto.

In attuazione della legge n. 257/ 1992 sono stati emanati una serie di decreti che dettano norme tecniche per l’allestimento e la gestione dei lavori di bonifica con indicazioni precise relative alla protezione dalle fibre di amianto e, in particolare, l’incapsulamento dei manufatti contenenti amianto con prodotti incapsulanti, adeguata protezione delle vie respiratorie degli addetti con appositi dispositivi di protezione individuale (DPI), l’aspirazione ed espulsione dell’aria all’esterno dei cantieri previa filtrazione mediante filtri assoluti.
Ai sensi del D.Lgs. n. 277/1991, in tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto, il datore di lavoro è tenuto a effettuare una valutazione del rischio dovuto alla polvere di amianto e dai materiali che lo contengono, al fine di stabilire le misure preventive e protettive da attuare. Questa valutazione tende, in particolare, ad accertare l’inquinamento ambientale prodotto, individuando i punti di emissione di queste polveri e i punti a maggior rischio delle aree lavorative, comprendendo, inoltre, una determinazione dell’esposizione personale dei lavoratori alla stessa polvere di amianto.
Ai fini della valutazione del rischio, vengono prelevati campioni nella zona di respirazione dei singoli lavoratori, vale a dire entro una semisfera di 300 mm di raggio che si estende dinanzi alla faccia del lavoratore e misurata a partire dal punto di mezzo di una linea congiungente le sue orecchie.
Si usano filtri a membrana e portafiltro a faccia aperta provvisto di cappuccio metallico cilindrico, estendentesi tra 33 mm e 44 mm davanti al filtro e che permetta l’esposizione di un’area circolare di almeno 20 mm di diametro.
Durante l’uso il cappuccio è rivolto verso il basso.
Si usa, inoltre, una pompa portatile a batteria, portata sulla cintura o in una tasca del lavoratore. L’analisi è effettuata attraverso il conteggio delle fibre depositate sulla membrana utilizzando il microscopio ottico in contrasto di fase a 500 ingrandimenti. Il risultato dell’analisi si esprime in numero di fibre per millilitro d’aria.
Ai fini della misurazione si prendono in considerazione unicamente le fibre che hanno una lunghezza superiore a 5 μ, una larghezza inferiore a 3 μ e il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 3:1.
Le misurazioni sono opportunamente programmate. Il campionamento è eseguito da personale in possesso di idonee qualifiche. I campioni sono analizzati in laboratori pubblici o privati attrezzati e autorizzati per lo scopo.
Il campionamento deve essere relativo all’esposizione personale del singolo lavoratore e può comprendere uno o più prelievi. Esso è effettuato in modo da permettere la valutazione dell’esposizione giornaliera del lavoratore ed è integrato da un campionamento ambientale se questo è necessario per identificare le cause e il grado dell’inquinamento.
Se la durata del campionamento non si estende all’intero periodo di riferimento di otto ore, è comunque effettuato un prelievo per ciascuna fase del ciclo lavorativo in modo da poter calcolare il valore della media ponderata della concentrazione delle fibre di amianto nell’aria per l’intero periodo di otto ore. In ogni caso, la durata del campionamento non è complessivamente inferiore a due ore.
I valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell’aria, espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore, sono:

  • 0,6 fibre per cm3 per il crisotilo;
  • 0,2 fibre per cm3 per tutte le altre tipologie d’amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo.

Ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. n. 277/1991, nel caso che l’esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto, espressa come numero di fibre per cm3 in rapporto a un periodo di riferimento di otto ore, supera 0,1 fibre per cm3, il datore di lavoro attua le seguenti disposizioni:

  • notifica all’organo di vigilanza le risultanze della valutazione unitamente a informazioni circa le attività svolte e procedimenti applicati, varietà e quantitativi annui di amianto utilizzati, prodotti fabbricati, numero di lavoratori addetti, misure di protezione previste, con specificazione dei criteri per la manutenzione periodica e dei sistemi di prevenzione adottati; 
  • informa i lavoratori con periodicità annuale nonché controlla l’esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto nell’aria;
  • dispone che i luoghi nei quali si svolgono le suddette attività siano chiaramente delimitati e contrassegnati da apposita segnaletica di sicurezza e che, altresì, essi siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere per l’espletamento delle loro mansioni dotati di adeguati dispositivi di protezione individuali;
  • assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici adeguati, provvisti di docce. Ove possibile, queste sono a uso esclusivo dei lavoratori addetti, con percorsi separati per l’ingresso e l’uscita dall’area di lavoro; deve, inoltre, disporre che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio deve essere effettuato dall’impresa in lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a questa attività. Il trasporto è effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati; si deve inoltre provvedere che i DPI siano custoditi in locali destinati allo scopo, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo a far riparare o sostituire quelli difettosi prima di ogni nuova utilizzazione. La pulitura deve essere effettuata mediante aspirazione;
  • effettua un controllo periodico dell’esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto nell’aria;
  • istituisce, tiene e aggiorna, sotto la sua responsabilità, il registro indicante i livelli di esposizione, la cui copia dovrà essere consegnata all’ISPESL e alla ASL competente per territorio; comunica, inoltre, agli Enti suddetti, la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall’ultima comunicazione e, in caso di cessazione dell’attività dell’impresa consegna loro il registro; richiede ai suddetti Enti copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportavano condizioni di esposizione, espressa come numero di fibre per cm3 in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, superiore a 0,1 fibre per cm3 oppure nel caso che questa dose superi 0,5 giorni-fibra per cm3; comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio.

All’ASL competente per territorio compete la vigilanza sul rispetto dei limiti di concentrazione. Inoltre, presso le ASL è istituito un registro nel quale vengono riportati tutti gli edifici, pubblici e privati, ove è presente amianto libero (il cui rilascio di fibre nell’aria è già in atto) o in matrice friabile.
A norma dell’art. 12, «Rimozione dell’amianto e tutela dell’ambiente », legge n. 257/1992, i proprietari degli immobili ove sono presenti i materiali con amianto libero o in matrice friabile devono comunicare alle ASL i dati relativi alla loro presenza.
La direttiva n. 2003/18/CE precisa che l’esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali che lo contengono nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite di esposizione di 0,1 fibre/cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA).

[...continua]

 

 

Note:

[1] In G.U.C.E. L del 15 aprile 2003, n. 97.

 


[2] In G.U.C.E. L del 29 luglio 1991, n. 206.

 


[3] In G.U.C.E. L del 5 maggio 1998, n. 131.

 


[4]In Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2004, n. 234.

 

 
 

 

 

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