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Il trattamento ICI delle
pertinenze
La sentenza n.
17035 del 26 agosto 2004, emessa dalla Corte di Cassazione
(Sezione tributaria) offre lo spunto per ritornare su una
delicata questione già trattata su queste pagine. Si tratta
della disciplina delle pertinenze ai fini dell’ICI.
[di Antonio
Piccolo, Commercialista, revisore dei conti ]
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Ai fini dell’ICI
l’autonomo accatastamento di un’area, dotata quindi di proprio
reddito fondiario, non comporta necessariamente una modifica della
sua destinazione d’uso e della sua natura pertinenziale alla
costruzione, essendo puramente formale la circostanza che l’area
pertinenziale e la costruzione stessa siano censite al catasto in
modo distinto e separato. Ne discende che, ai sensi della lettera a)
del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, nella parte in cui
sancisce che si considera «parte integrante del fabbricato l’area
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza»,
deve essere esclusa l’autonoma imposizione delle aree pertinenziali
alle costruzioni. Pertanto, agli effetti del tributo comunale de quo
è rilevante solo l’unità immobiliare principale, iscritta o
iscrivibile al catasto edilizio urbano (ora catasto dei fabbricati).
La specifica previsione di legge non contempla quindi alcuna
eccezione alla rilevanza del vincolo pertinenziale, caratterizzato
dalla strumentalità o complementarità funzionale dell’area, né le
amministrazioni comunali possono modificare siffatta disciplina,
introducendo con apposita norma regolamentare una disposizione di
proprio gradimento. Sono questi i fondamentali canoni desumibili
dalla pronuncia n. 17035 del 26 agosto 2004 (a pag. 2130) con la
quale i supremi giudici di legittimità, nel ribadire l’indirizzo
delineato nella precedente sent. n. 19375 del 17 dicembre 2003,
hanno condivisibilmente ritenuto che anche in tema di ICI trova
applicazione la nozione di “pertinenza” civilistica, come delineata
dall’art. 817 cod. civ.
Tuttavia, prima di addentrarci nello
specifico, è utile conoscere la fattispecie che ha dato alla luce
questi principi giurisprudenziali.
La vicenda e le
decisioni dei giudici di merito
Con 5 avvisi di accertamento il
comune impositore competente (trattasi di territorio a regime tavolare), nel contestare ai contribuenti (nella specie coniugi
cousufruttuari del fabbricato e dell’annessa area) la violazione di
dichiarazione infedele, rettificava la base imponibile dell’ICI
dovuta per gli anni dal 1993 al 1997, limitatamente alla omessa
denuncia di un’area edificabile con superficie tassabile pari a 188
metri quadrati. L’area oggetto dell’operato dell’Ufficio tributario
comunale è risultata contigua al fabbricato adibito ad abitazione
principale dei soggetti passivi di imposta, ma censita al catasto
con distinta particella (n. 509) e quindi munita di separata
rendita.
Con appositi ricorsi introduttivi i contribuenti
impugnavano gli atti impositivi, sollevando dinanzi ai primi giudici
trentini una serie di doglianze, fra le quali:
- la natura pertinenziale dell’intera area, in quanto adibita a giardino della
propria abitazione;
- la incompatibilità della nozione di area
fabbricabile delineata dall’ufficio tributario con quella desumibile
dal Regolamento edilizio comunale, ove escludeva dall’edificabilità
le aree inferiori a 500 metri quadrati;
- la violazione dell’art. 2
del D.Lgs. 504/ 1992, nella parte in cui prevede la esclusione
dall’imposizione dell’area di pertinenza del fabbricato, senza che
la dipendenza possa essere esclusa per la sola circostanza che
l’area pertinenziale risulti autonomamente e separatamente
accatastata.
Dal canto suo l’ufficio tributario comunale, nel
sferrare un’adeguata resistenza in diritto e nel merito, ha
evidenziato il corretto operato e in particolare il giusto
assoggettamento a imposizione di una sola parte dell’area (mq 188 su
una superficie totale di mq 947), in virtù del distinto e separato
accatastamento.
L’adita Commissione tributaria di primo grado di
Trento (Sez. IV) con sentenza n. 7 dell’11 aprile 2001, dopo aver
riunito i relativi ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva (cfr.
art. 29, D.Lgs. 546/1992; circ. n. 98/E del 23 aprile 1996; Cass.
civ., Sez. trib., n. 6882 del 21 maggio 2001 e Sez. I, n. 3837 del 5
luglio 1979; Comm. trib. centr., Sez. II, n. 4571 dell’11 giugno
1990), ha respinto in toto le eccezioni prospettate dai ricorrenti,
ritenendo in particolare che l’autonomo accatastamento dell’area
metteva in “fuori gioco” il rilievo secondo il quale l’area stessa
era concretamente utilizzata come pertinenza del fabbricato. In tal
guisa, secondo il primo Collegio tributario, la richiesta della
relativa imposta, unitamente alle sanzioni e interessi di mora, non
poteva che essere considerata legittima, con buona pace dei
contribuenti che sono stati destinatari di un accertamento a loro
favorevole, giacché l’ufficio comunale ha escluso dall’imposizione
la restante superficie pari a mq 759 (947 meno 188), valutata come
area pertinenziale del fabbricato.
La sentenza dei giudici trentini
è stata separatamente appellata dai contribuenti i quali, oltre a
ribadire le doglianze prospettate in primo grado, hanno sottolineato
la illegittimità della deliberazione consiliare n. 31 del 25 marzo
1997 con la quale l’ente locale ha fra l’altro limitato il concetto
di area pertinenziale al triplo della superficie di sedime di un
fabbricato, dando così libero ingresso a una nuova fattispecie
impositiva (possesso della rimanente area pertinenziale), in palese
contrasto con la previsione di cui al comma 1 dell’art. 52 del D.Lgs.
446/1997. Di diverso avviso è stato, ovviamente, l’ente impositore,
il quale ha rimarcato in via principale la sussistenza del distinto
accatastamento dell’area rispetto al fabbricato, oltre che le
inammissibilità delle censure alla delibera comunale perché nuove in
sede di appello e comunque infondate.
La Commissione tributaria di
secondo grado di Trento, dopo aver riunito gli appelli, li rigettava
con sent. n. 32 del 17 luglio 2002, avvalorando così il decisum dei
primi giudici anche in ordine alle spese del giudizio, dichiarate
compensate tra le parti. In particolare, i supremi giudici di merito
hanno ritenuto apertis verbis che:
- l’area in questione, in
difetto dell’accatastamento unitario con il relativo fabbricato,
rappresenta una distinta unità immobiliare e come tale va
separatamente tassata. Infatti, prosegue il Collegio, ai sensi della
norma di legge (art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. 504/1992) per
fabbricato deve intendersi la singola unità immobiliare iscritta in
catasto con il terreno costituente pertinenza, in modo tale da avere
un’unica partita con un’unica rendita;
- la delibera comunale ha
introdotto un criterio di valutazione per le aree pertinenziali
(triplo del sedime dell’edificio) comunque vantaggioso per i
contribuenti. Avverso la sentenza dei giudici d’appello,
caratterizzata da un nucleo argomentativo insufficiente e da un
conseguente esito poco convincente, i contribuenti hanno proposto
ricorso per cassazione sulla base di 5 motivi che, oltre a essere
connessi fra loro, risultano nella sostanza ben articolati.
La pronuncia e
l’orientamento della Corte
La decisione della Corte di Cassazione è
condivisibile e apprezzabile. Già con la sent. n. 19375 del 17
dicembre 2003 la suprema Corte ha ritenuto, fra l’altro, che la
lettera a) del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992,
nell’escludere un’autonoma tassazione delle aree pertinenziali,
fonda l’attribuzione alla cosa della qualità di pertinenza sul
criterio fattuale, che è poi la destinazione effettiva e concreta
del bene al servizio od ornamento di un altro bene, senza che assuma
importanza l’intervenuto frazionamento dell’area posta al servizio
di un fabbricato. Di tal che, in applicazione di questo assioma, la
suprema Corte ha considerato come pertinenza un giardino asservito
al fabbricato abitativo mediante recinzione in muratura, in quanto
ritenuto destinato al servizio e ornamento del fabbricato stesso,
nonostante fosse intervenuto apposito frazionamento catastale del
terreno. Ma, a ben vedere, i principi giurisprudenziali delineati
nella sentenza in commento sono comunque notevoli e in particolare
l’interpretazione in ordine al concetto di “pertinenza” nell’ambito
della disciplina dell’ICI ha un indubbio proprio grado di
completezza e pregevolezza. Per convincere gli eventuali scettici su
questo assunto, è sufficiente focalizzare e sviluppare i seguenti
passaggi motivazionali:
- la disposizione della lettera a) del comma
1 dell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992 (norma primaria), in forza della
quale è esclusa un’autonoma tassazione delle aree pertinenziali alle
costruzioni, non contempla alcuna particolare e nuova accezione di
pertinenza, bensì presuppone l’operatività del concetto generale
stabilito dall’art. 817 cod. civ. (norma comune);
- il rilievo
secondo cui l’area pertinenziale e la costruzione risultino censite
in catasto in modo separato, con conseguente attribuzione di
autonoma rendita, rappresenta una circostanza meramente formale.
Quindi, ai fini dell’ICI siffatta circostanza non assume alcuna
rilevanza, in quanto la nozione generale di pertinenza prescinde
(anche) dalle operazioni catastali, essendo sufficiente la
sussistenza degli elementi oggettivo (destinazione durevole del bene
accessorio a servizio od ornamento del bene principale: accessorium
sequitur principale) e soggettivo (volontà dell’avente diritto di
creare la predetta destinazione durevole);
- l’interprete della
norma di legge (art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 504/ 1992)
non ha alcuna possibilità di pervenire a una conclusione diversa da
quella desumibile dal significato reso palese dalle parole secondo
la connessione di esse (art. 12 preleggi; cfr. Cass. civ., Sez. I,
n. 6907 del 19 dicembre 1988 e n. 11359 del 17 novembre 1993). Né i
comuni impositori, con apposita adozione di norma regolamentare ai
sensi della lettera d) del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs. 446/1997,
possono modificare la disciplina sancita dalla norma primaria, non
essendo previsto al riguardo alcun enunciato legislativo che
legittimerebbe l’introduzione della disposizione regolamentare;
- l’impedimento alla pur ampia potestà regolamentare attribuita ai
comuni si evince non solo dal limite esplicitamente stabilito dal
comma 1 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 (cfr. circc. n. 322/E del
22 dicembre 1997, n. 101/E del 17 aprile 1998, n. 296/E del 31
dicembre 1998; ris. n. 45/E del 19 marzo 1999; circ. n. 118/E del 26
maggio 1999), che non consente di individuare e definire fra l’altro
nuove fattispecie imponibili, ma anche dalla formulazione della
citata lettera d) del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs. 446/1997.
Difatti, proseguono i supremi giudici, quest’ultima previsione
richiama espressamente la sola nozione di “abitazione principale”,
con esclusione quindi del concetto di “fabbricato” delineato dalla
lettera a) del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992. Ne discende,
secondo il percorso argomentativo dei medesimi giudici, che «la
norma attributiva del potere regolamentare deve interpretarsi nel
senso che essa si limita a sottolineare che (in base alla legge) la
distinta iscrizione in catasto della pertinenza non è di ostacolo
alla considerazione unitaria di essa con l’abitazione principale».
In altri termini, puntualizza expressis verbis la Corte, il verbo
«possono» (art. 59, comma 1, del D.Lgs. 446/1997) non attribuisce
alle amministrazioni comunali la scelta di procedere o meno a
un’autonoma imposizione delle pertinenze di un fabbricato, così da
modificare a loro arbitrio le fattispecie imponibili, ma
semplicemente ribadisce e chiarisce che la distinta iscrizione
catastale delle pertinenze non impedisce la piena operatività della
lettera a) del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992. Di tal che,
conclude la Corte, la norma di legge in questione (art. 2, comma 1,
lettera a), D.Lgs. 504/1992), definendo ai fini dell’ICI il concetto
di fabbricato ed escludendo l’autonoma tassazione delle aree
pertinenziali alle costruzioni, presuppone l’accezione generale di
pertinenza prevista dall’art. 817 cod. civ., senza che possano avere
rilevanza la distinta iscrizione in catasto degli immobili
(fabbricato e pertinenza) e la disposizione di cui alla lettera d)
del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs. 446/1997.
Relativamente a quest’ultimo
punto, nel riconoscere all’estensore della sentenza l’elaborazione
di una raffinata interpretazione, ci permettiamo di memorizzare una
lettura lievemente diversa che può essere così sinteticamente
esplicitata. Vero è che la lettera d) del comma 1 dell’art. 59 del
D.Lgs. 446/1997 si riferisce testualmente al solo concetto di
“abitazione principale” (art. 8, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs.
504/1992; si veda Guida Normativa n. 129 del 15 luglio 2004, pag.
22), con esclusione quindi delle altre unità immobiliari abitative
come, per esempio, le cosiddette seconde case, mentre la lettera a)
del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992 definisce espressamente
la nozione di “fabbricato”; ma è altrettanto vero che le specifiche
previsioni mirano, rispettivamente:
a regolamentare il trattamento
delle pertinenze, ancorché autonomamente iscritte in catasto
(cantina, box, posto auto, soffitta; cfr. circc. n. 318/E del 14
dicembre 1995, n. 101/E del 17 aprile 1998, n. 114/E del 25 maggio
1999), relative ai soli “fabbricati”, ossia alle unità immobiliari
adibite ad abitazione principale dei contribuenti. In tal modo, ma
con effetto innovativo, il legislatore ha inteso dare maggiore
coerenza e completezza alla disciplina del tributo comunale,
prevedendo nella sostanza che a siffatte pertinenze deve essere
riservato lo stesso trattamento fiscale previsto per l’abitazione
principale (cfr. circc. n. 247/E del 29 dicembre 1999, n. 23/E
dell’11 febbraio 2000, n. 3/FL del 7 marzo 2001). Del resto nella
relazione governativa che accompagna il D.Lgs. 446/1997 è scritto
fra l’altro che al fine di semplificare la gestione dell’ICI, sia
per le amministrazioni comunali che per i contribuenti, e di
introdurre elementi di maggiore equità fiscale, è opportuno che
l’ente impositore competente provveda a indirizzare la propria
attività regolamentare anche «in relazione al concetto di abitazione
principale, nel senso di ricomprendervi anche le pertinenze (box,
garage, cantina o soffitta) ancorché distintamente iscritte in
catasto». Nell’economia del discorso non possiamo fare a meno di
ribadire che la previsione di legge utilizza la locuzione
«pertinenze» al plurale, lasciando intendere che non sia possibile
fissare alcuna limitazione in ordine al numero delle stesse, come
ritenuto invece dall’allora Ministero delle finanze (circ. n. 114/E
del 25 maggio 1999 che ha recepito il pensiero del Consiglio di
Stato) e dalla quasi totalità dei comuni impositori;
a definire una
specifica fattispecie imponibile (nella specie, il fabbricato)
e a
disciplinare la relativa «area occupata dalla costruzione e quella
che ne costituisce pertinenza». Qui, però, la nozione di pertinenza
sembra riferirsi più alla costruzione o edificio (composto da più
fabbricati) che al fabbricato, inteso come singola unità immobiliare
urbana, che è poi il parametro di tassazione. Ne discende, secondo
la nostra visione, che le predette due disposizioni scrutinate dalla
suprema Corte non sono strettamente legate fra loro, in quanto la
prima attiene alle pertinenze-fabbricati (per esempio, box e posto
auto), mentre l’altra riguarda le pertinenze-aree (per esempio,
giardino e aiuole), vale a dire le aree pertinenziali alle
costruzioni.
Tuttavia, quest’ultimo aspetto non può inficiare sullo
spessore della sentenza in rassegna, che rimane anche a nostro
avviso pienamente condivisibile e di notevole interesse. E il
contributo interpretativo fornito dal supremo Collegio di
legittimità è altresì impreziosito dal rilievo secondo il quale le
delibere consiliari (n. 31 del 25 marzo 1997 e n. 34 del 25 febbraio
1998), ove riferibili (ratione temporis) alla fattispecie in esame
(annualità di imposta dal 1993 al 1997), dovevano essere
disapplicate dai giudici di secondo grado perché in contrasto con la
norma di legge. Al riguardo è doveroso rimarcare, per completezza
espositiva, la precisazioni ministeriale secondo cui la potestà
regolamentare poteva essere esercitata soltanto a decorrere dal 1°
gennaio 1998, con i conseguenti effetti non prima dell’anno 1999
(circ. n. 322/E del 22 dicembre 1997; in senso conforme, relazione
governativa di accompagnamento al D.Lgs. 446/1997).
Schema 1
Alcune pertinenze " a servizio" nelle diverse discipline

Il pensiero del
legislatore
Il legislatore delegante, nel fissare i principi e
criteri generali dell’ICI (art. 4, comma 1, lettera a), legge
421/1992), ha stabilito espressamente fra l’altro che:
il tributo va
applicato «sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle
aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati»;
la determinazione del
valore dei fabbricati e dei terreni agricoli deve avvenire sulla
base degli estimi catastali (o valore comparativo in caso di non
avvenuta iscrizione del fabbricato in catasto), mentre la
quantificazione del valore delle aree fabbricabili deve essere
effettuata sulla base del «valore venale in comune commercio»;
in
caso di «utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di
fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 31, comma 1,
lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457,
la base
imponibile è costituita dal valore dell’area fino alla data di
ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o
ristrutturazione o, comunque, fino alla data in cui il fabbricato è
assoggettato all’ICI».
Dal canto suo il legislatore delegato, preso
atto dei principi e criteri direttivi, ha esplicitamente sancito con
apposito provvedimento (D.Lgs. 504/1992) fra l’altro che:
il
presupposto del tributo è il possesso di fabbricati, di aree
fabbricati e di terreni agricoli, situati in Italia, a qualsiasi uso
destinati (art. 1, comma 2);
per fabbricato deve intendersi l’unità
immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano (ora catasto dei fabbricati), considerandosi parte integrante
del fabbricato «l’area occupata dalla costruzione e quella che ne
costituisce pertinenza»; il fabbricato di nuova costruzione è
soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori
di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque
utilizzato [art. 2, comma 1, lettera a)];
per area fabbricabile deve
intendersi l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle
possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica
utilità [art. 2, comma 1, lettera b)];
per le aree fabbricabili il
valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°
gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona
territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla
destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche (art. 5, comma 5; cfr. Guida Normativa n. 169 del 17
settembre 2004, pag. 30);
in caso di utilizzazione edificatoria
dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a
norma delle lettere c), d) ed e) del primo comma dell’art. 31 della
457/1978 (ora art. 3, D.P.R. 380/2001 e sue modificazioni), la base
imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 2, senza
computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data
di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o
ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il
fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque
utilizzato (art. 5, comma 6).
Sulla base di queste disposizioni
legislative è già possibile desumere che il tributo comunale è stato
concepito e istituito come una tipica imposta avente natura reale,
diretta e patrimoniale (in senso conforme, Corte Cost. n. 111 del 22
aprile 1997 e n. 333 del 5 ottobre 2001; Cass. civ., Sez. trib., n.
18549 del 4 dicembre 2003) e che la relativa disciplina è
caratterizzata dall’autonoma tassazione per ogni fabbricato (unità
immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto), terreno agricolo o
area fabbricabile (nuda, libera o vergine) nel senso di suolo. Come
già ribadito in altri scritti, se così non fosse, riferendoci
unicamente alla nozione di “area fabbricabile”, non avrebbero molto
senso le previsioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 5 del D.Lgs.
504/1992 che, ai fini della determinazione della base imponibile,
fanno riferimento all’immobile inteso esclusivamente quale area
edificabile.
Nozioni di pertinenza
Per completezza espositiva, dopo aver opportunamente ricordato che
la prima parte della locuzione sancita dalla lettera a) del comma 1
dell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992 è sostanzialmente identica
all’espressione racchiusa nel comma 2 dell’art. 36 del D.P.R.
917/1986 (TUIR), in materia di imposizione sul reddito, è lecito a
questo punto chiedersi se il concetto di “pertinenza” contemplato
nella citata lettera a) sia quello edilizio-urbanistico o quello
civilistico. L’esatta individuazione del concetto assume particolare
importanza ai fini dell’operatività dell’ICI, atteso che la nozione
di “pertinenza urbanistica o edilizia” ha caratteristiche diverse
dal concetto di “pertinenza civilistica” delineato nell’art. 817
cod. civ. (a cui, come norma generale, occorre fare riferimento in
mancanza di una specifica disposizione tributaria). Difatti, come
ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. III,
n. 4056 del 21 maggio 1997, n. 7544 dell’11 giugno 1999 e n. 11839
del 18 ottobre 1999), nella nozione di pertinenza urbanistica
rientra l’opera, che abbia comunque una propria individualità fisica
e una propria conformazione strutturale:
- preordinata a una
oggettiva esigenza dell’edificio (bene principale);
- funzionalmente
e oggettivamente destinata al servizio dell’edificio;
- priva di un
autonomo valore di mercato;
- non valutabile in termini di cubatura
o dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione
alle caratteristiche dell’edificio, una sua destinazione autonoma e
diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede (cfr. Cons.
Stato, Sez. V, n. 633 del 7 maggio 1993).
La strumentalità rispetto
all’edificio, secondo il pensiero del supremo Collegio, deve essere
in ogni caso “oggettiva”, cioè connaturale alla struttura
dell’opera, e non può desumersi esclusivamente dalla destinazione
soggettivamente data dal proprietario o dal possessore.
Per quanto
concerne invece il concetto contemplato nel codice civile, l’art.
817 stabilisce espressamente che le pertinenze sono «le cose
destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra
cosa» e che la destinazione «può essere effettuata dal proprietario
della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima».
Previsione, questa, finalizzata a determinare il presumibile
contenuto degli atti di disposizione del bene.
In linea di
principio, quindi, per pertinenza in senso civilistico deve
intendersi tutto ciò che è durevolmente congiunto a un bene, al fine
di migliorarne le condizioni d’uso, la funzionalità e il valore. Del
resto anche secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza
tributaria, il carattere pertinenziale deriva dall’obiettiva
situazione della cosa principale e di quella destinata durevolmente
al servizio o all’ornamento della prima e che «il rapporto
pertinenziale non è dato dal tenore delle espressioni usate dalle
parti, ma dalla obiettiva ed effettiva situazione in cui si trovano
la cosa principale e quella che si assume essere pertinenza di
questa» (Comm. trib. centr., Sez. XII, n. 2217 del 1° luglio 1993).
Tuttavia, sul vincolo pertinenziale, che può essere eliminato per
volontà delle parti, l’art. 818 cod. civ. è chiaro e perentorio
nell’affermare che:
- gli atti e i rapporti giuridici che hanno per
oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è
diversamente disposto;
- le pertinenze possono formare oggetto di
separati atti o rapporti giuridici;
- la cessazione della qualità di
pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente
acquistato diritti sulla cosa principale.
Il principio generale
secondo il quale il vincolo pertinenziale possa essere eliminato per
volontà delle parti, costituisce ormai un indirizzo consolidato
della giurisprudenza di legittimità (in senso conforme, Cass. civ.,
Sez. I, n. 763 del 6 luglio 1996 e n. 4564 del 9 aprile 1991; Sez.
II, n. 6009 del 10 maggio 2000).
Inoltre, è appena il caso di
evidenziare che: il terreno che sia effettivamente pertinenza di un
edificio costituisce parte integrante dell’edificio stesso e,
quindi, le rendite catastali delle singole unità immobiliari
formanti l’edificio comprendono anche la quota parte attribuibile al
terreno pertinenziale (in tal senso, circ. n. 7/1106 del 10 giugno
1993, risposta 5.17; cfr. art. 51, D.P.R. 1142/1949). Sul punto è
utile ricordare la previsione di cui all’ultimo periodo del comma 2
dell’art. 30 del D.P.R. 380/2001, in forza della quale le
disposizioni dello stesso comma «non si applicano quando i terreni
costituiscano pertinenze di edifici censiti al nuovo catasto
edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell’area di
pertinenza medesima sia inferiore a 5 mila mq»;
l’area di pertinenza
se scorporata da immobili già censiti (nella specie immobili
appartenenti al gruppo catastale D), prescindendo dal censimento al
catasto terreni o al catasto urbano, è assoggettata al tributo, in
relazione all’eventuale edificabilità stabilità dagli strumenti
urbanistici, indipendentemente dall’iscrizione censuaria (risposta
all’interrogazione parlamentare n. 5-03704 del 18 gennaio 2000; cfr.
ris. n. 400632 del 15 aprile 1985);
le aree costituenti pertinenza
di un fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto si considerano
comunque facenti corpo unico con il fabbricato (Assonime, circ. n.
91 del 27 maggio 1993, par. 4). Tali aree – conclude l’Assonime –
non assumono quindi autonomo rilievo ai fini impositivi anche se
trattasi di aree ancora edificabili. Chi scrive ha già avuto modo di
sottolineare il discutibile operato dei comuni impositori competenti
allorché hanno preteso di tassare l’area pertinenziale del
fabbricato per il semplice motivo che la stessa non abbia ancora
esaurito ogni possibilità di sfruttamento edificatorio, prescindendo
quindi dalla sua effettiva destinazione e concreto utilizzo. In
particolare, è stato rilevato che ciò che per l’ente impositore è
un’area fabbricabile, ossia un’area libera o vergine, nella realtà e
soprattutto secondo la definizione della norma di legge è invece una
pura “area pertinenziale” del fabbricato (in senso conforme, Comm.
trib. prov. Reggio Calabria, Sez. VI, n. 1 del 4 aprile 2000; Comm.
trib. prov. Udine, Sez. VI, n. 48 del 3 ottobre 2003).
Eloquente e
significativo è il caso del terreno circostante l’abitazione in
villino, iscritto, con la relativa area pertinenziale, al catasto
dei fabbricati come unità immobiliare appartenente alla categoria
A/7. Difatti, come avvalorato dal Ministero delle finanze nella ris.
n. C1/1022 del 4 maggio 1994, per “villino” deve intendersi un
fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente
caratteristiche tipologiche e costruttive tipiche (del villino),
nonché aspetti tecnologici e di rifinitura propri di un fabbricato
di tipo civile e dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari,
«di aree cortilizie a giardino» (in senso conforme, ris. n. UDG/257
del 17 marzo 1994 e circ. n. 5/3/100 del 14 marzo 1992). Il vincolo
della “destinazione a verde attrezzato a giardino privato” è dunque
fisiologico per questa tipologia di abitazione, oltre che
obbligatorio sotto il profilo censuario. Infatti, nell’algoritmo che
caratterizza il programma di classamento automatico delle
abitazioni, ai fini dell’attribuzione della rendita catastale, oltre
alla dimensione media dei vani, al numero dei servizi, alla
dotazione di impianti e al numero delle unità immobiliari che
formano il fabbricato, assume particolare rilevanza propria la
presenza e la dimensione dell’area esclusiva di pertinenza destinata
a parco o a giardino del fabbricato stesso. Cosicché, per taluni
beni immobili (cortile, giardino, aiuola, area di rispetto),
condizione sufficiente per essere considerati pertinenze del
fabbricato è che «siano destinati in modo permanente e continuativo
al servizio del bene principale e siano oggettivamente con esso in
rapporto funzionale» (circ. n. 3/4/172 del 14 aprile 1976; in senso
conforme, circ. n. 150/E del 10 agosto 1994, par. 2; Cass. pen.,
Sez.III, n. 8147 del 5 settembre 1997; Comm. trib. centr., Sez. XVI,
n. 5774 del 15 settembre 1990). Dal canto suo la specifica
previsione in materia di ICI (art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs.
504/1992), nel formulare la definizione di “fabbricato”, considera –
come s’è detto – parte integrante del fabbricato stesso «l’area
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza»
(circ. n. 20/9/699 dell’11 agosto 1992). E dunque, secondo il nostro
pensiero, con siffatta definizione il legislatore avrebbe inteso
evitare che venissero tassate anche le aree già edificate, ovvero
quelle aree sulle quali è stata già ricavata la costruzione, sia
pure per una cubatura inferiore a quella consentita dalle norme
edilizie vigenti al momento della edificazione stessa. Né sul punto
va trascurato il pensiero dello stesso legislatore il quale, in
occasione di un riordino della disciplina dell’ICI e precisamente in
ordine alla eventuale applicazione dell’aliquota agevolata per le
pertinenze, ha ufficializzato il concetto di pertinenza di cui
all’art. 817 cod. civ. (art. 30, comma 12, legge 488/1999) il quale,
come è noto, può essere invocato solamente nell’ipotesi in cui la
cosa principale e la pertinenza appartengano allo stesso soggetto
(in tal senso, circ. n. 114/E del 25 maggio 1999; Cass. civ., Sez.
I, n. 8659 del 26 giugno 2000; Cons. Stato, Sez. III, n. 1279 del 24
novembre 1998).
Prassi e
giurisprudenza
Sul delicato tema in esame si deve segnalare che
prassi ministeriale e giurisprudenza concordano nel ritenere che il
collegamento tra la cosa principale e quella accessoria è preso in
considerazione dalla norma di legge non tanto come rapporto di
connessione materiale, quanto come «rapporto economico giuridico di strumentalità e complementarità funzionale, costituito da chi sia
proprietario dell’una o dell’altra cosa o titolare di un diritto
reale su entrambe». Di conseguenza, per l’esistenza del vincolo
pertinenziale «sono necessari non soltanto un elemento oggettivo,
nel senso che un bene (cosa accessoria) deve essere destinato a
servizio o ad ornamento di un altro bene (cosa principale), ma anche
un elemento soggettivo, nel senso che tale destinazione deve
rispondere all’effettiva volontà dell’avente diritto, di creare il
suddetto vincolo di strumentalità o complementarità» (Cass. civ.,
Sez. I, n. 9845 dell’11 novembre 1996; in senso conforme, circc. n.
98/E del 17 maggio 2000, risposta 11.1.2, n. 71/E del 7 aprile 2000,
par. 1, n. 247/E del 29 dicembre 1999, par. 7.5, n. 114/E del 25
maggio 1999, n. 57/E del 24 febbraio 1998, par. 3.3; riss. n. 4/1181
del 15 giugno 1983, n. 4/2046 del 27 luglio 1976; Cass. civ., Sez.
Unite, n. 1853 dell’11 luglio 1962; Sez. II, n. 8468 del 13 giugno
2002; Sez. trib., n. 122 del 6 febbraio 1999; Sez. I, n. 5320 del 1°
giugno 1994, n. 515 del 27 gennaio 1986, n. 2641 del 27 aprile 1984,
n. 2280 del 15 aprile 1982, n. 5811 del 10 novembre 1979 e n. 974
del 14 marzo 1975; Comm. trib. centr., Sez. XXI, n. 4373 del 15
settembre 1998; Sez. XVII, n. 1586 del 18 febbraio 1988; Comm. trib.
reg. Firenze, Sez. XXII, n. 25 del 19 dicembre 1997).
Immobili
destinati alle attività di oratorio
Nell’economia del discorso si
inserisce infine la disciplina delle pertinenze relative ai
fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto (art. 7,
comma 1, lettera d), D.Lgs. 504/1992). Come i Lettori ricorderanno,
con ris. n. 1/E del 3 marzo 2004 il Dipartimento delle politiche
fiscali, Ufficio federalismo fiscale, ha confermato l’operatività
dell’esenzione ICI per gli oratori parrocchiali. Il legislatore, nel
fissare le disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale
svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e
per la valorizzazione del loro ruolo, ha stabilito, sia pure con una
formulazione poco felice, l’operatività anche del regime esonerativo
previsto in materia di ICI per gli immobili considerati «pertinenze
degli edifici di culto» come, per esempio, gli oratori e le case
parrocchiali (cfr. ris. n. 9/1178 del 12 dicembre 1992; Comm. trib.
prov. Milano, Sez. XXXVI, n. 321 del 12 dicembre 2000). In
particolare, il comma 1 dell’art. 2 della legge 206/2003 ha sancito
che «Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione
secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e
le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e
similari» dagli enti di cui al comma 1 dell’art. 1, che sono poi le
parrocchie, gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e gli enti
delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
un’intensa con le relative rappresentanze. Al riguardo è doveroso
rimarcare che la stampa specializzata, nel segnalare “a caldo”
l’intervento del legislatore, confezionò un teorema, peraltro già
esplicitato in via amministrativa, secondo il quale l’esenzione dal
pagamento dell’ICI trova applicazione per gli oratori (intesi nella
loro accezione più vasta) perché considerati pertinenze degli
edifici di culto. Perno vitale del teorema è la nozione di
“pertinenza”, nella quale ben possono rientrare i terreni e i
fabbricati di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs.
504/1992, ossia gli immobili utilizzati dai soggetti non commerciali
e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive (cfr. riss. n. 66/E del 23 maggio
2000, n. 247/E dell’11 novembre 1996, n. 219/E del 10 settembre
1996, n. 2/1242 del 25 giugno 1994), nonché delle attività dirette
all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del
clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e
all’educazione cristiana.
Sollecitato dalla questione relativa alla
individuazione della decorrenza della norma di legge, il
Dipartimento delle politiche fiscali, dopo aver scrutinato le
previsioni di cui alle lettere d) e i) del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 504/1992, con opportuno richiamo di qualche risposta
ufficiale (ris. n. 9/1178 del 12 dicembre 1992 e interrogazione
parlamentare n. 5-01669 dell’11 marzo 2003), ha ritenuto che il
comma 1 dell’art. 2 della legge 206/2003 non ha in sostanza innovato
nulla rispetto al regime agevolativo previsto per gli oratori dalla
disciplina generale del tributo, avendo solo «sciolto ogni dubbio
sulla loro natura pertinenziale, estendendola ex lege a tutti gli
immobili destinati ad attività di oratorio o similari». Tale
interpretazione, secondo il Dipartimento, è rafforzata anche dal
contenuto dei lavori parlamentari, ove è stato specificato che il
comma 1 dell’art. 2 della legge 206/2003, nel qualificare «in ogni
caso gli oratori come pertinenze degli edifici di culto», sembra
«estendere l’esenzione dal tributo a strutture che attualmente non
ne beneficiano per l’assenza del predetto requisito di
pertinenzialità».
La tesi esplicitata dal Dipartimento delle
politiche fiscali, con tutto il rispetto per l’autorevolezza
dell’interprete, non appare completamente convincente. Questo
perché, da un lato, viene precisato che la novella non ha affatto
mutato il trattamento fiscale delle pertinenze degli edifici di
culto, dall’altro, viene puntualizzato che la medesima novella
estende l’agevolazione a taluni immobili (terreni e fabbricati pertinenziali) che la disciplina generale del tributo esclude dal
regime esonerativo. Chi scrive ritiene dunque, senza tante parole,
che i dubbi interpretativi in ordine alla portata della novella
siano rimasti irrisolti. In particolare, mancherebbero ancora le
risposte relative alla decorrenza della disposizione di legge e alla
sua esatta operatività. Infatti, nel nostro ordinamento tributario
la norma di legge o è “innovativa”, con effetto ex nunc, ossia con
efficacia dalla data della sua entrata in vigore (nella specie dal
21 agosto 2003), o ha natura “interpretativa” (ex tunc) e come tale
esplica effetto retroattivo (nella specie dal 1° gennaio 1993, data
di entrata in vigore dell’ICI). Neanche sotto il profilo concettuale
è ammissibile che una disposizione di legge sia totalmente
trasparente (nel senso di invisibilità) e ininfluente. Peraltro
sarebbe un grave affronto al nostro legislatore, il quale, nel bel
mezzo di un’estate torrida, si è prodigato a svolgere il proprio
lavoro.
Tuttavia, se così non fosse, sarebbe necessario che qualcuno
si attivasse a spiegare il senso delle previsioni di cui ai commi 2
e 3 dello stesso art. 2 della legge 206/2003, in virtù delle quali:
- le minori entrate scaturenti dall’applicazione della nuova
disposizione di legge, ragguagliate per ciascun comune al
corrispondente gettito ICI riscosso nell’esercizio 2002, sono
rimborsate al comune competente dallo Stato secondo le modalità che
verranno stabilite con decreto interministeriale (Ministero
dell’economia e delle finanze e Ministero dell’interno). I
trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono sottoposti a
riduzione per effetto di altre disposizioni di legge;
- gli oneri
derivanti da siffatte minori entrate – pari a 2,5 milioni di euro
annui a decorrere dal 2003 – trovano copertura nella corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità revisionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’interno.
E dunque per coerenza con i precedenti scritti siamo
costretti a ribadire, nell’attesa di una più chiara e precisa
pronuncia ufficiale, la nostra forte sensazione secondo cui il
legislatore avrebbe confezionato ad hoc un concetto di pertinenza
cosiddetto “allargato” che ruota sull’equazione opere di
urbanizzazione secondaria = pertinenza degli edifici di culto. In
altre parole, la predetta formulazione di legge, nel mettere in
stretta relazione gli immobili (terreni e fabbricati) costituenti a
tutti gli effetti «opere di urbanizzazione secondaria» con le
«pertinenze degli edifici di culto», pare abbia inteso allargare,
limitatamente agli enti religiosi, la nozione di “pertinenza civilistica”. Di tal che il regime esonerativo fiscale, che
troverebbe applicazione nell’ambito sia erariale che regionale e
locale, opererebbe non solo per gli oratori, le case dei parroci e i
cinema parrocchiali, ma anche per tutti gli altri immobili
pertinenziali appartenenti alle parrocchie ed enti religiosi (per
esempio, conventi, seminari, centri civici e scuole materne). In
definitiva, la portata della novella contempla la definizione di
pertinenza civilistica, come peraltro attestato dallo stesso
Dipartimento delle politiche fiscali, con un quid aggiuntivo
derivante dal significato della locuzione «opere di urbanizzazione
secondaria» che, secondo la nozione di cui al comma 8 dell’art. 16
del D.P.R. 380/2001 e sue modificazioni, simboleggia alcune precise
ed eloquenti tipologie di immobili, che sono poi gli immobili
appartenenti agli enti religiosi in forte odore di tassazione
(conventi, seminari, centri civici, asili nido, scuole, impianti
sportivi). Perciò, se la nostra tesi coglie nel segno, sarebbe
doveroso da parte degli organi competenti fornire agli addetti ai
lavori chiarimenti più chiari, prima che i giudici tributari di
merito vengano sommersi anche da questa vicenda.
Schema 2
Le pertinenze nella
disciplina dell'ICI

Conclusioni
L’indirizzo giurisprudenziale formatosi con la sentenza n. 17035 del
26 agosto 2004 appare solido e lungimirante. Siamo quindi siamo più
che certi che i principi delineati dalla Suprema Corte di Cassazione
contribuiranno a frenare drasticamente le libere e arbitrarie
interpretazioni esplicitate dagli addetti comunali competenti, con
buona pace anche dei loro consulenti esperti della materia. |
|
|GIURISPRUDENZA|
ICI; avviso di rettifica; porzione di area edificabile
adibita a giardino; accatastamento a parte
Cass. civ., sent. n. 17035, 26.8.2004, Sez. Trib., Pres.
Papa, Rel. Bielli |
Svolgimento del processo
1.
Con separati avvisi di accertamento, il Comune di
Trento, contestando l’infedele dichiarazione e il
parziale versamento dell’imposta, rettificava, per gli
anni dal 1993 al 1997, la base imponibile dell’ICI (in
relazione alla non dichiarata area edificabile sita nel
Comune di Villazzano, “p.f. n. 326/18 di mq 947”,
classificata dal piano regolatore del Comune di Trento
in zona B3) e chiedeva pertanto il pagamento
dell’imposta, della sanzione e degli interessi,
limitatamente alla superficie di mq 188, a ognuno dei
coniugi An.Pa. e Ma.Ca., quali usufruttuari (ciascuno
per la metà) dell’area, contigua alla casa d’abitazione
(anch’essa gravata da usufrutto a favore degli stessi
coniugi), tavolarmente e catastalmente censita alla
“particella edificale 509”.
I contribuenti impugnavano separatamente tali avvisi,
eccependo: il difetto di motivazione degli atti; la
genericità e l’insufficienza dei criteri di
determinazione dell’imposta; l’incomprensibilità delle
indicazioni relative alla superficie catastale e reale;
la natura pertinenziale al fabbricato dell’intera area
di mq 947, adibita a giardino; l’incompatibilità della
nozione di area edificabile utilizzata dal Comune con
quella desumibile dal regolamento edilizio comunale,
posto che questo, richiedendo nella zona B3 – ove erano
situati gli immobili – lotti minimi di mq 500, escludeva
l’edificabilità di un’area di soli mq 188; la
violazione, da parte del Comune, dell’art. 2 del D.Lgs.
504/1992, che esclude dall’ICI l’area di pertinenza al
fabbricato stesso, senza che il nesso pertinenziale
possa essere escluso solo da un distinto accatastamento;
l’illegittima doppia imposizione così ottenuta dal
Comune, tenuto conto che la rendita del fabbricato era
già aumentata percentualmente in base alle pertinenze,
ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. n. 1142 del 1949.
Il Comune, costituitosi in giudizio, opponeva:
l’adeguatezza della motivazione degli avvisi (contenenti
i dati catastali, tavolati ed economici del bene); la
correttezza dell’assoggettamento a imposta della p.f.
326/18 (peraltro non nella sua intera superficie, ma
solo per mq 188), dato il suo accatastamento separato
rispetto al fabbricato; l’infondatezza in generale,
anche in punto di diritto, delle difese dei
contribuenti.
2.
Con sentenza n. 7/04/01 del 16 febbraio 2001, depositata
l’11 aprile 2001, la Commissione tributaria di primo
grado di Trento, compensando le spese di lite, rigettava
– dopo averli riuniti – i ricorsi proposti dai
contribuenti.
Il giudice di primo grado, respinta l’eccezione di
difetto di motivazione degli avvisi, rilevava che la
p.f. 326/18 era limitrofa alla p.ed. 509, ma
tavolarmente e catastalmente distinta da quest’ultima,
senza iscrizioni tavolari e catastali del vincolo di
pertinenza invocato dai contribuenti: l’autonomo
accatastamento rendeva irrilevante, per il giudice,
l’utilizzazione di fatto del terreno come pertinenza del
fabbricato e legittimava la richiesta dell’ICI sull’area
fabbricabile, considerata tale nella misura di mq 188
solo ai fini di tale imposta, con valutazione
vantaggiosa per i contribuenti, restando cioè esenti
dall’ICI i residui mq 759, valutati come pertinenza dal
Comune.
3.
I contribuenti impugnavano separatamente tale decisione,
sostanzialmente riproponendo le argomentazioni già
rivolte contro gli avvisi e aggiungendo che il Comune di
Trento, con la delibera n. 31 del 25 marzo 1997, con cui
aveva limitato l’area pertinenziale al triplo della
superficie del sedime del fabbricato, avrebbe
illegittimamente creato un nuovo presupposto d’imposta,
cioè “il possesso del residuo dell’area fabbricabile”.
Il Comune resisteva, osservando, tra l’altro: che in
materia di ICI aveva rilevanza il distinto
accatastamento dell’area rispetto al fabbricato, senza
che potesse influire l’eventuale rapporto pertinenziale
di fatto; che il diverso reddito catastale dei due beni
escludeva una doppia imposizione; che le censure alla
delibera erano inammissibili in appello, perché nuove,
ed erano comunque infondate e non prospettate nella
competente sede.
4.
Con sentenza n. 32/2002 del 22 maggio 2002, depositata
il 17 luglio 2002 e notificata il 13 settembre 2002, la
Commissione tributaria di secondo grado di Trento,
compensando tra le parti le spese di lite, riuniva gli
appelli e li rigettava.
Il giudice di appello osservava: a. che gli
avvisi contenevano gli elementi sufficienti per
consentire ai contribuenti di conoscere le ragioni della
pretesa impositiva, con i criteri di determinazione
dell’imponibile e della liquidazione dell’imposta, così
da permettere un’adeguata difesa (dimostrata, nella
specie, anche dai ricorsi presentati); b. che, ai
sensi dell’art. 2, lettera a), del D.Lgs. 504/1992, per
fabbricato deve intendersi la singola unità immobiliare
iscritta in catasto con il terreno costituente
pertinenza (in modo da avere un’unica partita e un’unica
rendita catastale: nella specie, p.c. n. 875, particella
n. 509, con superficie di mq 253, di cui mq 190 occupati
dal fabbricato), così che l’area separatamente censita
(p.f. n. 316/18, di mq 947), in difetto di un
accatastamento unitario – con rendita catastale
superiore – richiesto e ottenuto dalle parti, costituiva
una distinta unità immobiliare, sottoponibile a separata
imposta, senza alcuna doppia imposizione; c. che
la delibera comunale censurata si era limitata a
recuperare a tassazione aree in precedenza non tassate,
con meccanismo vantaggioso per i contribuenti, ma
irrilevante rispetto all’edificabilità dell’area,
determinata da altri strumenti giuridici; d. che
la valutazione di pertinenza dell’area rispetto al
fabbricato nei limiti del triplo del sedime
dell’edificio costituiva un vantaggio per i
contribuenti, posto che era stata effettuata anche in
relazione a un’area autonomamente accatastata.
5.
Con ricorso notificato il 31 ottobre 2002 e depositato
l’11 novembre 2002, A.P. e M.C. ricorrono per cassazione
avverso la sentenza della Commissione tributaria di
secondo grado, articolando cinque motivi e illustrandoli
con successiva memoria.
6.
Resiste con controricorso (notificato il 6 dicembre 2002
e depositato il 12 successivo) il Comune di Trento.
Motivi della decisione
1.
Con il secondo motivo di ricorso, da esaminare
preliminarmente in base a un ordine di priorità logica,
i ricorrenti si dolgono della violazione o falsa
applicazione degli artt. 817 cod. civ., 16 del D.P.R.
650/ 1972, 33 del D.P.R.917/1986 e 2, lettera a), del
D.Lgs. 504/1992 (viene, per mero ed evidente errore
materiale, richiamato il n. 2 del comma 1 dell’art. 360
del codice di procedura civile, invece del n. 3). I
contribuenti assumono che la nozione di pertinenza
rilevante ai fini dell’ICI e presupposta dall’art. 2,
lettera a), del D.Lgs. 504/1992 sia quella delineata in
via generale dall’art. 817 cod. civ. (non contraddetta
dai riferimenti alle pertinenze contenuti nell’art. 16
del D.P.R. 650/1972, ai fini del catasto edilizio
urbano, o dall’art. 33, comma 2, del D.P.R. 917/1986, o
dalla circolare dell’11 febbraio 2000, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 66 del 20 marzo
2000): non già quella arbitrariamente fissata dal Comune
di Trento, in primo luogo, con la delibera n. 31 del 25
marzo 1997 (posta a base degli avvisi impugnati),
secondo cui l’area pertinenziale dei fabbricati è
riconosciuta (ai fini dell’ICI) in una superficie
massima pari al triplo del sedime fabbricato, e in
secondo luogo con l’assunto che il vincolo pertinenziale
sarebbe escluso da un diverso accatastamento dell’area
rispetto a quello del fabbricato.
Con il terzo motivo di ricorso, connesso al precedente,
i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 6 del
D.Lgs. 5041992 e 24 del D.Lgs. 446/1997, in quanto tali
norme non consentirebbero ai Comuni, in materia di ICI,
di adottare una nozione di pertinenza diversa da quella
di cui all’art. 817 cod. civ., senza che a tale
conclusione possa ostare il disposto dell’art. 59,
lettera d), del D.Lgs. 446/1997, che si limita a
riconoscere che i Comuni possono considerare parti
integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze,
ancorché distintamente iscritte in catasto.
Con il quarto motivo di ricorso, parimenti connesso al
secondo e al terzo motivo, i coniugi P., lamentando la
violazione e la falsa applicazione dell’art. 2, lettera
a), del D.Lgs. 504/1992, deducono l’illegittimità della
delibera del Comune di Trento, che, invece di
considerare per “fabbricato” sia l’area coperta dalla
costruzione, sia l’area occupata dalla pertinenza (senza
limiti di superficie), ha limitato la superficie delle
pertinenze rilevanti per l’ICI a un massimo del triplo
dell’area di sedime del fabbricato (nella specie, mq 253
x 3 = 759; mq 947 – 759 = 188).
Il Comune controricorrente oppone: a. quanto al
secondo motivo, che la censura non è rivolta alla
sentenza impugnata, ma alle difese del resistente; b.
che sono irrilevanti (perché dirette ad altri fini e ad
altri effetti) le norme non regolatrici dell’ICI citate
dai ricorrenti (D.P.R. 650/1972; D.P.R. 917/1986; codice
civile); c. che, in particolare, la nozione di
pertinenza di cui all’art. 817 del codice civile si
presterebbe, in materia tributaria, a pretestuose
strumentalizzazioni (proprio per la rilevanza
dell’elemento soggettivo e della destinazione del
dominus); d. che non era censurabile la delibera
del Comune di Trento 31 del 25 marzo 1997 (al pari di
quella 34 del 25 febbraio 1998), del resto mai
ritualmente e tempestivamente impugnata, volta a
introdurre un criterio oggettivo nell’applicazione
all’ICI della nozione di area pertinenziale (superficie
massima del triplo del sedime del fabbricato); e che, in
caso di accatastamento separato dell’area e del
fabbricato, il mancato assoggettamento a imposta della
prima, comporterebbe l’eliminazione di una base
imponibile, laddove un accatastamento unitario
comporterebbe una rendita superiore del fabbricato, con
conseguente assoggettabilità di questo a una maggiore
imposta (come esattamente osservato dal giudice di
appello); e. che l’art. 2, lettera a), del D.Lgs.
504/1992 prevede testualmente un’unica partita e rendita
catastale per il fabbricato e l’area di pertinenza, così
da non essere applicabile in difetto del presupposto
dell’unicità di accatastamento; f. quanto al
terzo motivo di ricorso, che la censura era generica,
posto che la norma da invocarsi era, se mai, l’art. 52 e
non l’art. 24 del D.Lgs. 446/1997; g. che,
contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, era
proprio l’art. 59, lettera d), del D.Lgs. 446/1997 a
legittimare la delibera comunale 31/1997; h. che
l’asserita illegittimità di tale delibera si sarebbe
dovuta far valere in altra sede, tempestivamente e
ritualmente, e non nel giudizio in corso, avente a
oggetto esclusivamente la legittimità di un
provvedimento applicativo della predetta deliberazione;
i. quanto al quarto motivo di ricorso, che l’art. 2,
lettera a), del D.Lgs. 504/1992 lascia
inequivocabilmente intendere che un’area accatastata
come particella fondiaria autonoma, con un proprio
reddito, costituisce un’unità a sé stante, autonomamente
rilevante ai dell’ICI.
2.
I tre motivi di ricorso sopra indicati (che si
incentrano, sostanzialmente, sul rilievo della mancata
applicazione in materia di ICI, da parte del giudice
regionale, della nozione civilistica di pertinenza) sono
fondati e vanno accolti. 2.1. L’art. 2, comma 1, lettera
a), del D.Lgs. 504/1992 definendo, ai fini
dell’ICI, la nozione di fabbricato, stabilisce che per
quest’ultimo si intende l’unità immobiliare iscritta o
che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano,
«considerandosi parte integrante del fabbricato l’area
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza».
Con tale disposizione – mediante la quale viene esclusa
l’autonoma tassabilità, in materia di ICI, delle aree
pertinenziali alle costruzioni – non si introduce alcuna
particolare e nuova accezione (stipulativa) di
pertinenza, ma, semplicemente, se ne presuppone il
significato, con evidente, anche se implicito,
riferimento alla definizione fornita, in via generale,
dall’art. 817 cod. civ. («sono pertinenze le cose
destinate in modo durevole al servizio o a ornamento di
un’altra cosa»).
Ne consegue che, per l’esistenza del vincolo
pertinenziale, occorre sia l’elemento oggettivo della
durevole destinazione della cosa accessoria a servizio
od ornamento della cosa principale, sia l’elemento
soggettivo della volontà dell’avente diritto di creare
la suddetta destinazione.
L’accertamento della sussistenza di un siffatto,
complesso, vincolo di strumentalità o complementarità
funzionale costituisce un apprezzamento di fatto. È,
pertanto, irrilevante la circostanza, di rilievo
puramente formale, che l’area pertinenziale e la
costruzione principale siano censite catastalmente in
modo distinto, con distinta rendita catastale
(l’iscrizione e l’obbligo di iscrizione nel catasto
edilizio urbano sono riferiti al fabbricato principale e
non si fa affatto menzione, nella legge, della necessità
di una congiunta iscrizione catastale dell’area
pertinenziale): la legge sull’ICI non pone, al riguardo,
alcuna eccezione alla rilevanza del predetto vincolo
pertinenziale e non consente all’interprete alcuna
modifica della disciplina. Deve perciò ribadirsi
l’orientamento già tracciato da questa Corte sia in
materia di ICI (Cass., n. 19375/2003, che ha considerato
pertinenza un giardino asservito al fabbricato mediante
una recinzione in muratura, nonostante l’avvenuto
frazionamento catastale), sia nell’analoga materia della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Cass.,
n. 9845/1996, a proposito della vecchia normativa di cui
all’art. 269 del R.D. n. 1175/1931, quale sostituito
dall’art. 21 del D.P.R. 915/1982, che escludeva le
pertinenze dal computo per la determinazione del
tributo), sia in tema di INVIM (v., per esempio, Cass.,
n. 5320/1994, per l’applicabilità della nozione generale
di pertinenza di cui all’art. 817 cod. civ. per
l’identificazione degli immobili costituenti pertinenza
dei fabbricati destinati all’esercizio di attività
commerciali, ai fini dell’esenzione dall’INVIM decennale
di cui all’art. 25, comma 2, lettera d), del
D.P.R. 643/1972, quale modificato dall’art. 3 della
legge 694/1975, con l’avvertenza che la legge speciale
richiede anche l’ulteriore requisito della non
suscettibilità di diversa destinazione dell’immobile
pertinenziale senza radicale trasformazione).
2.2. A diverse conclusioni non può condurre il
disposto dell’art. 59, comma 1, lettera d), del D.Lgs.
446/1997, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni
in materia di ICI.
In primo luogo, va sottolineato che tale articolo (al
comma 1) consente ai comuni, in materia di ICI, di
adottare un regolamento «a norma dell’art. 52» dello
stesso decreto legislativo: dunque con l’espressa
esclusione – in generale – di ogni autonomo potere
regolamentare in ordine alla «individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi»
(art. 52, comma 1).
In secondo luogo, se è vero che l’art. 59, comma 1,
lettera d), del D.Lgs. n. 446 del 1997 stabilisce che
«con regolamento ... i comuni possono: ... d)
considerare parti integranti dell’abitazione principale
le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in
catasto», è altrettanto vero che a tale disposizione non
può attribuirsi il senso auspicato dal Comune resistente
(facoltà per il Comune, ai fini dell’ICI, di considerare
o no parte integrante della costruzione le pertinenze
distintamente iscritte a catasto). Al riguardo, non solo
la disposizione si riferisce, testualmente, alle
«abitazioni principali» (di cui all’art. 8 del D.Lgs.
504/1992) e non in genere ai «fabbricati» di cui
all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ma, tenuto conto del
vincolo di cui all’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997
e del chiaro disposto dell’art. 2, comma 1, lettera a),
del D.Lgs. 504/1992, la norma attributiva del potere
regolamentare deve interpretarsi nel senso che essa si
limita a sottolineare che (in base alla legge) la
distinta iscrizione in catasto della pertinenza non è di
ostacolo alla considerazione unitaria di essa con
l’abitazione principale. In altri termini, il verbo
«possono» non attribuisce ai Comuni la scelta di
procedere o no a una autonoma tassazione della
pertinenza di un fabbricato (così modificando a loro
arbitrio la fattispecie imponibile), ma semplicemente
ribadisce e chiarisce che la distinta iscrizione
catastale della pertinenza non impedisce l’applicazione
dell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 504/1992.
2.3. Altrettanto inconferente è l’obiezione del
Comune, secondo cui l’adozione della nozione civilistica
di pertinenza creerebbe il rischio di pretestuose
strumentalizzazioni, per la rilevanza dell’elemento
soggettivo del dominus. È facile obiettare, da un lato,
che eventuali difficoltà pratiche di applicazione della
norma non autorizzano certo l’interprete a introdurre
un’altra norma di suo gradimento (ove la nuova norma,
come nella specie, non sia ricavabile dall’enunciato
legislativo mediante legittimi strumenti ermeneutici) e,
dall’altro, che l’elemento soggettivo non comporta alcun
pericolo di elusione, posto che a tale elemento deve
accompagnarsi quello oggettivo e che l’accertamento del
vincolo pertinenziale si risolve (come sopra
sottolineato) in un accertamento di fatto non diverso da
quello richiesto dal legislatore nell’ambito del diritto
civile e di tutte le numerosissime norme che, nelle più
svariate materie, presuppongono la nozione civilistica
di pertinenza.
2.4. In conclusione, va ribadito che l’art. 2,
comma 1, lettera a), del D.Lgs. 504/1992, definendo, ai
fini dell’ICI, la nozione di fabbricato ed escludendo
l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali alle
costruzioni, presuppone l’accezione di pertinenza di cui
all’art. 817 cod. civ., senza che valga a escludere tale
nesso pertinenziale la mera distinta iscrizione in
catasto della pertinenza e del fabbricato e senza che in
proposito rilevi il disposto dell’art. 59, comma 1,
lettera d), del D.Lgs. 446/1997.
2.5. Il giudice regionale non si è attenuto ai
suddetti principi (oltretutto, da un lato, considerando
escluso il vincolo pertinenziale dalla distinta
iscrizione nel catasto della pertinenza e, dall’altro,
contraddittoriamente, applicando il criterio adottato
dal Comune, che prevede – invece – una parziale
rilevanza del vincolo pertinenziale, anche allorché la
pertinenza sia distintamente iscritta nel catasto) e non
ha considerato che le delibere comunali citate dal
resistente – 31 del 25 marzo 1997 e 34 del 25 febbraio
1998, in parte successive ai periodi di imposta in
contestazione –, ove riferibili (ratione temporis)
alla fattispecie in esame, dovevano essere da lui
disapplicate (perché in contrasto con la legge), nella
parte in cui consentono (in tutto od in parte) una
autonoma tassabilità dell’area pertinenziale rispetto al
fabbricato. Ciò comporta la cassazione della sentenza in
relazione ai motivi accolti, con la necessità di un
nuovo esame, particolarmente in ordine alla sussistenza
in concreto del vincolo pertinenziale.
3.
Con il primo mezzo di impugnazione, i ricorrenti
denunciano la carenza od insufficienza di motivazione
della sentenza sulla questione decisiva prospettata in
giudizio dai contribuenti circa l’impossibilità di
considerare edificabile l’area di mq 188 (invece
assoggettata ad ICI come tale dal Comune), posto che
l’art. 38 del piano regolatore generale del Comune di
Trento impone, per l’edificabilità nella zona B3 (in cui
è ubicato il terreno per cui è causa), un lotto della
superficie minima di mq 500.
Con il quinto mezzo di impugnazione, connesso al primo e
perciò da esaminare congiuntamente a quello, i
ricorrenti (sotto il diverso profilo della violazione
dell’art. 2, lettera b), del D.Lgs.504/1992 e 38
del piano regolatore generale del Comune di Trento)
ribadiscono la censura di cui al primo motivo,
aggiungendo che i mq 188 considerati dal Comune,
oltretutto, non costituiscono un corpo unitario, ma
rappresentano la somma di frammenti di terreno separati
e lontani (sostanzialmente quattro strisce di terreno
lungo i confini, tenuto poi conto che lo stesso piano
regolatore stabilisce la distanza degli edifici dal
confine di almeno 5 metri).
Il controricorrente obietta che, nel caso di specie,
l’area in questione ha un’estensione complessiva di mq
947 e, dunque, è edificabile a norma dell’art. 38 del
piano regolatore generale del Comune di Trento (zona
B3), senza che rilevi in contrario la limitazione
disposta dal Comune in ordine all’ICI (assoggettamento a
imposta solo di mq 188), come riconosciuto dal giudice
di appello (secondo il quale la delibere comunali 31 del
1997 e 34 del 1998 non possono avere alcuna influenza
sull’edificabilità dell’area, determinata da differenti
strumenti giuridici).
4.
Il primo e quinto motivo di ricorso presuppongono il
mancato accoglimento degli altri: restano perciò
assorbiti dall’accoglimento di tali ultime censure.
5.
L’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di
ricorso, con la correlativa cassazione della sentenza,
comporta il rinvio ad altra sezione della medesima
Commissione tributaria di secondo grado, la quale
esaminerà la causa alla luce dei principi di cui sopra
(v., in particolare, il par. 2.4.), in particolare
valutando in concreto la sussistenza della dedotta
pertinenza e provvedendo anche sulle spese di questa
fase di legittimità del giudizio.
(Omissis)
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