Il trattamento ICI delle pertinenze

La sentenza n. 17035 del 26 agosto 2004, emessa dalla Corte di Cassazione (Sezione tributaria) offre lo spunto per ritornare su una delicata questione già trattata su queste pagine. Si tratta della disciplina delle pertinenze ai fini dell’ICI.

[di Antonio Piccolo, Commercialista, revisore dei conti ]

 

Ai fini dell’ICI l’autonomo accatastamento di un’area, dotata quindi di proprio reddito fondiario, non comporta necessariamente una modifica della sua destinazione d’uso e della sua natura pertinenziale alla costruzione, essendo puramente formale la circostanza che l’area pertinenziale e la costruzione stessa siano censite al catasto in modo distinto e separato. Ne discende che, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, nella parte in cui sancisce che si considera «parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza», deve essere esclusa l’autonoma imposizione delle aree pertinenziali alle costruzioni. Pertanto, agli effetti del tributo comunale de quo è rilevante solo l’unità immobiliare principale, iscritta o iscrivibile al catasto edilizio urbano (ora catasto dei fabbricati). La specifica previsione di legge non contempla quindi alcuna eccezione alla rilevanza del vincolo pertinenziale, caratterizzato dalla strumentalità o complementarità funzionale dell’area, né le amministrazioni comunali possono modificare siffatta disciplina, introducendo con apposita norma regolamentare una disposizione di proprio gradimento. Sono questi i fondamentali canoni desumibili dalla pronuncia n. 17035 del 26 agosto 2004 (a pag. 2130) con la quale i supremi giudici di legittimità, nel ribadire l’indirizzo delineato nella precedente sent. n. 19375 del 17 dicembre 2003, hanno condivisibilmente ritenuto che anche in tema di ICI trova applicazione la nozione di “pertinenza” civilistica, come delineata dall’art. 817 cod. civ.
Tuttavia, prima di addentrarci nello specifico, è utile conoscere la fattispecie che ha dato alla luce questi principi giurisprudenziali.

 

La vicenda e le decisioni dei giudici di merito

Con 5 avvisi di accertamento il comune impositore competente (trattasi di territorio a regime tavolare), nel contestare ai contribuenti (nella specie coniugi cousufruttuari del fabbricato e dell’annessa area) la violazione di dichiarazione infedele, rettificava la base imponibile dell’ICI dovuta per gli anni dal 1993 al 1997, limitatamente alla omessa denuncia di un’area edificabile con superficie tassabile pari a 188 metri quadrati. L’area oggetto dell’operato dell’Ufficio tributario comunale è risultata contigua al fabbricato adibito ad abitazione principale dei soggetti passivi di imposta, ma censita al catasto con distinta particella (n. 509) e quindi munita di separata rendita.
Con appositi ricorsi introduttivi i contribuenti impugnavano gli atti impositivi, sollevando dinanzi ai primi giudici trentini una serie di doglianze, fra le quali:

  1. la natura pertinenziale dell’intera area, in quanto adibita a giardino della propria abitazione;
  2. la incompatibilità della nozione di area fabbricabile delineata dall’ufficio tributario con quella desumibile dal Regolamento edilizio comunale, ove escludeva dall’edificabilità le aree inferiori a 500 metri quadrati;
  3. la violazione dell’art. 2 del D.Lgs. 504/ 1992, nella parte in cui prevede la esclusione dall’imposizione dell’area di pertinenza del fabbricato, senza che la dipendenza possa essere esclusa per la sola circostanza che l’area pertinenziale risulti autonomamente e separatamente accatastata.

Dal canto suo l’ufficio tributario comunale, nel sferrare un’adeguata resistenza in diritto e nel merito, ha evidenziato il corretto operato e in particolare il giusto assoggettamento a imposizione di una sola parte dell’area (mq 188 su una superficie totale di mq 947), in virtù del distinto e separato accatastamento.
L’adita Commissione tributaria di primo grado di Trento (Sez. IV) con sentenza n. 7 dell’11 aprile 2001, dopo aver riunito i relativi ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva (cfr. art. 29, D.Lgs. 546/1992; circ. n. 98/E del 23 aprile 1996; Cass. civ., Sez. trib., n. 6882 del 21 maggio 2001 e Sez. I, n. 3837 del 5 luglio 1979; Comm. trib. centr., Sez. II, n. 4571 dell’11 giugno 1990), ha respinto in toto le eccezioni prospettate dai ricorrenti, ritenendo in particolare che l’autonomo accatastamento dell’area metteva in “fuori gioco” il rilievo secondo il quale l’area stessa era concretamente utilizzata come pertinenza del fabbricato. In tal guisa, secondo il primo Collegio tributario, la richiesta della relativa imposta, unitamente alle sanzioni e interessi di mora, non poteva che essere considerata legittima, con buona pace dei contribuenti che sono stati destinatari di un accertamento a loro favorevole, giacché l’ufficio comunale ha escluso dall’imposizione la restante superficie pari a mq 759 (947 meno 188), valutata come area pertinenziale del fabbricato.
La sentenza dei giudici trentini è stata separatamente appellata dai contribuenti i quali, oltre a ribadire le doglianze prospettate in primo grado, hanno sottolineato la illegittimità della deliberazione consiliare n. 31 del 25 marzo 1997 con la quale l’ente locale ha fra l’altro limitato il concetto di area pertinenziale al triplo della superficie di sedime di un fabbricato, dando così libero ingresso a una nuova fattispecie impositiva (possesso della rimanente area pertinenziale), in palese contrasto con la previsione di cui al comma 1 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997. Di diverso avviso è stato, ovviamente, l’ente impositore, il quale ha rimarcato in via principale la sussistenza del distinto accatastamento dell’area rispetto al fabbricato, oltre che le inammissibilità delle censure alla delibera comunale perché nuove in sede di appello e comunque infondate.
La Commissione tributaria di secondo grado di Trento, dopo aver riunito gli appelli, li rigettava con sent. n. 32 del 17 luglio 2002, avvalorando così il decisum dei primi giudici anche in ordine alle spese del giudizio, dichiarate compensate tra le parti. In particolare, i supremi giudici di merito hanno ritenuto apertis verbis che:

  1. l’area in questione, in difetto dell’accatastamento unitario con il relativo fabbricato, rappresenta una distinta unità immobiliare e come tale va separatamente tassata. Infatti, prosegue il Collegio, ai sensi della norma di legge (art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. 504/1992) per fabbricato deve intendersi la singola unità immobiliare iscritta in catasto con il terreno costituente pertinenza, in modo tale da avere un’unica partita con un’unica rendita;
  2. la delibera comunale ha introdotto un criterio di valutazione per le aree pertinenziali (triplo del sedime dell’edificio) comunque vantaggioso per i contribuenti. Avverso la sentenza dei giudici d’appello, caratterizzata da un nucleo argomentativo insufficiente e da un conseguente esito poco convincente, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di 5 motivi che, oltre a essere connessi fra loro, risultano nella sostanza ben articolati.

 

La pronuncia e l’orientamento della Corte

La decisione della Corte di Cassazione è condivisibile e apprezzabile. Già con la sent. n. 19375 del 17 dicembre 2003 la suprema Corte ha ritenuto, fra l’altro, che la lettera a) del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, nell’escludere un’autonoma tassazione delle aree pertinenziali, fonda l’attribuzione alla cosa della qualità di pertinenza sul criterio fattuale, che è poi la destinazione effettiva e concreta del bene al servizio od ornamento di un altro bene, senza che assuma importanza l’intervenuto frazionamento dell’area posta al servizio di un fabbricato. Di tal che, in applicazione di questo assioma, la suprema Corte ha considerato come pertinenza un giardino asservito al fabbricato abitativo mediante recinzione in muratura, in quanto ritenuto destinato al servizio e ornamento del fabbricato stesso, nonostante fosse intervenuto apposito frazionamento catastale del terreno. Ma, a ben vedere, i principi giurisprudenziali delineati nella sentenza in commento sono comunque notevoli e in particolare l’interpretazione in ordine al concetto di “pertinenza” nell’ambito della disciplina dell’ICI ha un indubbio proprio grado di completezza e pregevolezza. Per convincere gli eventuali scettici su questo assunto, è sufficiente focalizzare e sviluppare i seguenti passaggi motivazionali:

  • la disposizione della lettera a) del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992 (norma primaria), in forza della quale è esclusa un’autonoma tassazione delle aree pertinenziali alle costruzioni, non contempla alcuna particolare e nuova accezione di pertinenza, bensì presuppone l’operatività del concetto generale stabilito dall’art. 817 cod. civ. (norma comune);
  • il rilievo secondo cui l’area pertinenziale e la costruzione risultino censite in catasto in modo separato, con conseguente attribuzione di autonoma rendita, rappresenta una circostanza meramente formale. Quindi, ai fini dell’ICI siffatta circostanza non assume alcuna rilevanza, in quanto la nozione generale di pertinenza prescinde (anche) dalle operazioni catastali, essendo sufficiente la sussistenza degli elementi oggettivo (destinazione durevole del bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale: accessorium sequitur principale) e soggettivo (volontà dell’avente diritto di creare la predetta destinazione durevole);
  • l’interprete della norma di legge (art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 504/ 1992) non ha alcuna possibilità di pervenire a una conclusione diversa da quella desumibile dal significato reso palese dalle parole secondo la connessione di esse (art. 12 preleggi; cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 6907 del 19 dicembre 1988 e n. 11359 del 17 novembre 1993). Né i comuni impositori, con apposita adozione di norma regolamentare ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs. 446/1997, possono modificare la disciplina sancita dalla norma primaria, non essendo previsto al riguardo alcun enunciato legislativo che legittimerebbe l’introduzione della disposizione regolamentare;
  • l’impedimento alla pur ampia potestà regolamentare attribuita ai comuni si evince non solo dal limite esplicitamente stabilito dal comma 1 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 (cfr. circc. n. 322/E del 22 dicembre 1997, n. 101/E del 17 aprile 1998, n. 296/E del 31 dicembre 1998; ris. n. 45/E del 19 marzo 1999; circ. n. 118/E del 26 maggio 1999), che non consente di individuare e definire fra l’altro nuove fattispecie imponibili, ma anche dalla formulazione della citata lettera d) del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs. 446/1997. Difatti, proseguono i supremi giudici, quest’ultima previsione richiama espressamente la sola nozione di “abitazione principale”, con esclusione quindi del concetto di “fabbricato” delineato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992. Ne discende, secondo il percorso argomentativo dei medesimi giudici, che «la norma attributiva del potere regolamentare deve interpretarsi nel senso che essa si limita a sottolineare che (in base alla legge) la distinta iscrizione in catasto della pertinenza non è di ostacolo alla considerazione unitaria di essa con l’abitazione principale». In altri termini, puntualizza expressis verbis la Corte, il verbo «possono» (art. 59, comma 1, del D.Lgs. 446/1997) non attribuisce alle amministrazioni comunali la scelta di procedere o meno a un’autonoma imposizione delle pertinenze di un fabbricato, così da modificare a loro arbitrio le fattispecie imponibili, ma semplicemente ribadisce e chiarisce che la distinta iscrizione catastale delle pertinenze non impedisce la piena operatività della lettera a) del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992. Di tal che, conclude la Corte, la norma di legge in questione (art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. 504/1992), definendo ai fini dell’ICI il concetto di fabbricato ed escludendo l’autonoma tassazione delle aree pertinenziali alle costruzioni, presuppone l’accezione generale di pertinenza prevista dall’art. 817 cod. civ., senza che possano avere rilevanza la distinta iscrizione in catasto degli immobili (fabbricato e pertinenza) e la disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs. 446/1997.

Relativamente a quest’ultimo punto, nel riconoscere all’estensore della sentenza l’elaborazione di una raffinata interpretazione, ci permettiamo di memorizzare una lettura lievemente diversa che può essere così sinteticamente esplicitata. Vero è che la lettera d) del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs. 446/1997 si riferisce testualmente al solo concetto di “abitazione principale” (art. 8, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 504/1992; si veda Guida Normativa n. 129 del 15 luglio 2004, pag. 22), con esclusione quindi delle altre unità immobiliari abitative come, per esempio, le cosiddette seconde case, mentre la lettera a) del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992 definisce espressamente la nozione di “fabbricato”; ma è altrettanto vero che le specifiche previsioni mirano, rispettivamente:
a regolamentare il trattamento delle pertinenze, ancorché autonomamente iscritte in catasto (cantina, box, posto auto, soffitta; cfr. circc. n. 318/E del 14 dicembre 1995, n. 101/E del 17 aprile 1998, n. 114/E del 25 maggio 1999), relative ai soli “fabbricati”, ossia alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti. In tal modo, ma con effetto innovativo, il legislatore ha inteso dare maggiore coerenza e completezza alla disciplina del tributo comunale, prevedendo nella sostanza che a siffatte pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale previsto per l’abitazione principale (cfr. circc. n. 247/E del 29 dicembre 1999, n. 23/E dell’11 febbraio 2000, n. 3/FL del 7 marzo 2001). Del resto nella relazione governativa che accompagna il D.Lgs. 446/1997 è scritto fra l’altro che al fine di semplificare la gestione dell’ICI, sia per le amministrazioni comunali che per i contribuenti, e di introdurre elementi di maggiore equità fiscale, è opportuno che l’ente impositore competente provveda a indirizzare la propria attività regolamentare anche «in relazione al concetto di abitazione principale, nel senso di ricomprendervi anche le pertinenze (box, garage, cantina o soffitta) ancorché distintamente iscritte in catasto». Nell’economia del discorso non possiamo fare a meno di ribadire che la previsione di legge utilizza la locuzione «pertinenze» al plurale, lasciando intendere che non sia possibile fissare alcuna limitazione in ordine al numero delle stesse, come ritenuto invece dall’allora Ministero delle finanze (circ. n. 114/E del 25 maggio 1999 che ha recepito il pensiero del Consiglio di Stato) e dalla quasi totalità dei comuni impositori;
a definire una specifica fattispecie imponibile (nella specie, il fabbricato) e a disciplinare la relativa «area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza». Qui, però, la nozione di pertinenza sembra riferirsi più alla costruzione o edificio (composto da più fabbricati) che al fabbricato, inteso come singola unità immobiliare urbana, che è poi il parametro di tassazione. Ne discende, secondo la nostra visione, che le predette due disposizioni scrutinate dalla suprema Corte non sono strettamente legate fra loro, in quanto la prima attiene alle pertinenze-fabbricati (per esempio, box e posto auto), mentre l’altra riguarda le pertinenze-aree (per esempio, giardino e aiuole), vale a dire le aree pertinenziali alle costruzioni.
Tuttavia, quest’ultimo aspetto non può inficiare sullo spessore della sentenza in rassegna, che rimane anche a nostro avviso pienamente condivisibile e di notevole interesse. E il contributo interpretativo fornito dal supremo Collegio di legittimità è altresì impreziosito dal rilievo secondo il quale le delibere consiliari (n. 31 del 25 marzo 1997 e n. 34 del 25 febbraio 1998), ove riferibili (ratione temporis) alla fattispecie in esame (annualità di imposta dal 1993 al 1997), dovevano essere disapplicate dai giudici di secondo grado perché in contrasto con la norma di legge. Al riguardo è doveroso rimarcare, per completezza espositiva, la precisazioni ministeriale secondo cui la potestà regolamentare poteva essere esercitata soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1998, con i conseguenti effetti non prima dell’anno 1999 (circ. n. 322/E del 22 dicembre 1997; in senso conforme, relazione governativa di accompagnamento al D.Lgs. 446/1997).

 

Schema 1
Alcune pertinenze " a servizio" nelle diverse discipline

 

Il pensiero del legislatore

Il legislatore delegante, nel fissare i principi e criteri generali dell’ICI (art. 4, comma 1, lettera a), legge 421/1992), ha stabilito espressamente fra l’altro che:
il tributo va applicato «sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati»;
la determinazione del valore dei fabbricati e dei terreni agricoli deve avvenire sulla base degli estimi catastali (o valore comparativo in caso di non avvenuta iscrizione del fabbricato in catasto), mentre la quantificazione del valore delle aree fabbricabili deve essere effettuata sulla base del «valore venale in comune commercio»;
in caso di «utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, comunque, fino alla data in cui il fabbricato è assoggettato all’ICI».
Dal canto suo il legislatore delegato, preso atto dei principi e criteri direttivi, ha esplicitamente sancito con apposito provvedimento (D.Lgs. 504/1992) fra l’altro che:
il presupposto del tributo è il possesso di fabbricati, di aree fabbricati e di terreni agricoli, situati in Italia, a qualsiasi uso destinati (art. 1, comma 2);
per fabbricato deve intendersi l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (ora catasto dei fabbricati), considerandosi parte integrante del fabbricato «l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza»; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato [art. 2, comma 1, lettera a)];
per area fabbricabile deve intendersi l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità [art. 2, comma 1, lettera b)];
per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (art. 5, comma 5; cfr. Guida Normativa n. 169 del 17 settembre 2004, pag. 30);
in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma delle lettere c), d) ed e) del primo comma dell’art. 31 della 457/1978 (ora art. 3, D.P.R. 380/2001 e sue modificazioni), la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato (art. 5, comma 6).
Sulla base di queste disposizioni legislative è già possibile desumere che il tributo comunale è stato concepito e istituito come una tipica imposta avente natura reale, diretta e patrimoniale (in senso conforme, Corte Cost. n. 111 del 22 aprile 1997 e n. 333 del 5 ottobre 2001; Cass. civ., Sez. trib., n. 18549 del 4 dicembre 2003) e che la relativa disciplina è caratterizzata dall’autonoma tassazione per ogni fabbricato (unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto), terreno agricolo o area fabbricabile (nuda, libera o vergine) nel senso di suolo. Come già ribadito in altri scritti, se così non fosse, riferendoci unicamente alla nozione di “area fabbricabile”, non avrebbero molto senso le previsioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 5 del D.Lgs. 504/1992 che, ai fini della determinazione della base imponibile, fanno riferimento all’immobile inteso esclusivamente quale area edificabile.

 

Nozioni di pertinenza

Per completezza espositiva, dopo aver opportunamente ricordato che la prima parte della locuzione sancita dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992 è sostanzialmente identica all’espressione racchiusa nel comma 2 dell’art. 36 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), in materia di imposizione sul reddito, è lecito a questo punto chiedersi se il concetto di “pertinenza” contemplato nella citata lettera a) sia quello edilizio-urbanistico o quello civilistico. L’esatta individuazione del concetto assume particolare importanza ai fini dell’operatività dell’ICI, atteso che la nozione di “pertinenza urbanistica o edilizia” ha caratteristiche diverse dal concetto di “pertinenza civilistica” delineato nell’art. 817 cod. civ. (a cui, come norma generale, occorre fare riferimento in mancanza di una specifica disposizione tributaria). Difatti, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. III, n. 4056 del 21 maggio 1997, n. 7544 dell’11 giugno 1999 e n. 11839 del 18 ottobre 1999), nella nozione di pertinenza urbanistica rientra l’opera, che abbia comunque una propria individualità fisica e una propria conformazione strutturale:

  • preordinata a una oggettiva esigenza dell’edificio (bene principale);
  • funzionalmente e oggettivamente destinata al servizio dell’edificio;
  • priva di un autonomo valore di mercato;
  • non valutabile in termini di cubatura o dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione alle caratteristiche dell’edificio, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 633 del 7 maggio 1993).

La strumentalità rispetto all’edificio, secondo il pensiero del supremo Collegio, deve essere in ogni caso “oggettiva”, cioè connaturale alla struttura dell’opera, e non può desumersi esclusivamente dalla destinazione soggettivamente data dal proprietario o dal possessore.
Per quanto concerne invece il concetto contemplato nel codice civile, l’art. 817 stabilisce espressamente che le pertinenze sono «le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa» e che la destinazione «può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima». Previsione, questa, finalizzata a determinare il presumibile contenuto degli atti di disposizione del bene.
In linea di principio, quindi, per pertinenza in senso civilistico deve intendersi tutto ciò che è durevolmente congiunto a un bene, al fine di migliorarne le condizioni d’uso, la funzionalità e il valore. Del resto anche secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza tributaria, il carattere pertinenziale deriva dall’obiettiva situazione della cosa principale e di quella destinata durevolmente al servizio o all’ornamento della prima e che «il rapporto pertinenziale non è dato dal tenore delle espressioni usate dalle parti, ma dalla obiettiva ed effettiva situazione in cui si trovano la cosa principale e quella che si assume essere pertinenza di questa» (Comm. trib. centr., Sez. XII, n. 2217 del 1° luglio 1993).
Tuttavia, sul vincolo pertinenziale, che può essere eliminato per volontà delle parti, l’art. 818 cod. civ. è chiaro e perentorio nell’affermare che:

  • gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto;
  • le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici;
  • la cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.

Il principio generale secondo il quale il vincolo pertinenziale possa essere eliminato per volontà delle parti, costituisce ormai un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità (in senso conforme, Cass. civ., Sez. I, n. 763 del 6 luglio 1996 e n. 4564 del 9 aprile 1991; Sez. II, n. 6009 del 10 maggio 2000).
Inoltre, è appena il caso di evidenziare che: il terreno che sia effettivamente pertinenza di un edificio costituisce parte integrante dell’edificio stesso e, quindi, le rendite catastali delle singole unità immobiliari formanti l’edificio comprendono anche la quota parte attribuibile al terreno pertinenziale (in tal senso, circ. n. 7/1106 del 10 giugno 1993, risposta 5.17; cfr. art. 51, D.P.R. 1142/1949). Sul punto è utile ricordare la previsione di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 30 del D.P.R. 380/2001, in forza della quale le disposizioni dello stesso comma «non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti al nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell’area di pertinenza medesima sia inferiore a 5 mila mq»;
l’area di pertinenza se scorporata da immobili già censiti (nella specie immobili appartenenti al gruppo catastale D), prescindendo dal censimento al catasto terreni o al catasto urbano, è assoggettata al tributo, in relazione all’eventuale edificabilità stabilità dagli strumenti urbanistici, indipendentemente dall’iscrizione censuaria (risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03704 del 18 gennaio 2000; cfr. ris. n. 400632 del 15 aprile 1985);
le aree costituenti pertinenza di un fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto si considerano comunque facenti corpo unico con il fabbricato (Assonime, circ. n. 91 del 27 maggio 1993, par. 4). Tali aree – conclude l’Assonime – non assumono quindi autonomo rilievo ai fini impositivi anche se trattasi di aree ancora edificabili. Chi scrive ha già avuto modo di sottolineare il discutibile operato dei comuni impositori competenti allorché hanno preteso di tassare l’area pertinenziale del fabbricato per il semplice motivo che la stessa non abbia ancora esaurito ogni possibilità di sfruttamento edificatorio, prescindendo quindi dalla sua effettiva destinazione e concreto utilizzo. In particolare, è stato rilevato che ciò che per l’ente impositore è un’area fabbricabile, ossia un’area libera o vergine, nella realtà e soprattutto secondo la definizione della norma di legge è invece una pura “area pertinenziale” del fabbricato (in senso conforme, Comm. trib. prov. Reggio Calabria, Sez. VI, n. 1 del 4 aprile 2000; Comm. trib. prov. Udine, Sez. VI, n. 48 del 3 ottobre 2003).
Eloquente e significativo è il caso del terreno circostante l’abitazione in villino, iscritto, con la relativa area pertinenziale, al catasto dei fabbricati come unità immobiliare appartenente alla categoria A/7. Difatti, come avvalorato dal Ministero delle finanze nella ris. n. C1/1022 del 4 maggio 1994, per “villino” deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche tipologiche e costruttive tipiche (del villino), nonché aspetti tecnologici e di rifinitura propri di un fabbricato di tipo civile e dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, «di aree cortilizie a giardino» (in senso conforme, ris. n. UDG/257 del 17 marzo 1994 e circ. n. 5/3/100 del 14 marzo 1992). Il vincolo della “destinazione a verde attrezzato a giardino privato” è dunque fisiologico per questa tipologia di abitazione, oltre che obbligatorio sotto il profilo censuario. Infatti, nell’algoritmo che caratterizza il programma di classamento automatico delle abitazioni, ai fini dell’attribuzione della rendita catastale, oltre alla dimensione media dei vani, al numero dei servizi, alla dotazione di impianti e al numero delle unità immobiliari che formano il fabbricato, assume particolare rilevanza propria la presenza e la dimensione dell’area esclusiva di pertinenza destinata a parco o a giardino del fabbricato stesso. Cosicché, per taluni beni immobili (cortile, giardino, aiuola, area di rispetto), condizione sufficiente per essere considerati pertinenze del fabbricato è che «siano destinati in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale e siano oggettivamente con esso in rapporto funzionale» (circ. n. 3/4/172 del 14 aprile 1976; in senso conforme, circ. n. 150/E del 10 agosto 1994, par. 2; Cass. pen., Sez.III, n. 8147 del 5 settembre 1997; Comm. trib. centr., Sez. XVI, n. 5774 del 15 settembre 1990). Dal canto suo la specifica previsione in materia di ICI (art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. 504/1992), nel formulare la definizione di “fabbricato”, considera – come s’è detto – parte integrante del fabbricato stesso «l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza» (circ. n. 20/9/699 dell’11 agosto 1992). E dunque, secondo il nostro pensiero, con siffatta definizione il legislatore avrebbe inteso evitare che venissero tassate anche le aree già edificate, ovvero quelle aree sulle quali è stata già ricavata la costruzione, sia pure per una cubatura inferiore a quella consentita dalle norme edilizie vigenti al momento della edificazione stessa. Né sul punto va trascurato il pensiero dello stesso legislatore il quale, in occasione di un riordino della disciplina dell’ICI e precisamente in ordine alla eventuale applicazione dell’aliquota agevolata per le pertinenze, ha ufficializzato il concetto di pertinenza di cui all’art. 817 cod. civ. (art. 30, comma 12, legge 488/1999) il quale, come è noto, può essere invocato solamente nell’ipotesi in cui la cosa principale e la pertinenza appartengano allo stesso soggetto (in tal senso, circ. n. 114/E del 25 maggio 1999; Cass. civ., Sez. I, n. 8659 del 26 giugno 2000; Cons. Stato, Sez. III, n. 1279 del 24 novembre 1998).

 

Prassi e giurisprudenza

Sul delicato tema in esame si deve segnalare che prassi ministeriale e giurisprudenza concordano nel ritenere che il collegamento tra la cosa principale e quella accessoria è preso in considerazione dalla norma di legge non tanto come rapporto di connessione materiale, quanto come «rapporto economico giuridico di strumentalità e complementarità funzionale, costituito da chi sia proprietario dell’una o dell’altra cosa o titolare di un diritto reale su entrambe». Di conseguenza, per l’esistenza del vincolo pertinenziale «sono necessari non soltanto un elemento oggettivo, nel senso che un bene (cosa accessoria) deve essere destinato a servizio o ad ornamento di un altro bene (cosa principale), ma anche un elemento soggettivo, nel senso che tale destinazione deve rispondere all’effettiva volontà dell’avente diritto, di creare il suddetto vincolo di strumentalità o complementarità» (Cass. civ., Sez. I, n. 9845 dell’11 novembre 1996; in senso conforme, circc. n. 98/E del 17 maggio 2000, risposta 11.1.2, n. 71/E del 7 aprile 2000, par. 1, n. 247/E del 29 dicembre 1999, par. 7.5, n. 114/E del 25 maggio 1999, n. 57/E del 24 febbraio 1998, par. 3.3; riss. n. 4/1181 del 15 giugno 1983, n. 4/2046 del 27 luglio 1976; Cass. civ., Sez. Unite, n. 1853 dell’11 luglio 1962; Sez. II, n. 8468 del 13 giugno 2002; Sez. trib., n. 122 del 6 febbraio 1999; Sez. I, n. 5320 del 1° giugno 1994, n. 515 del 27 gennaio 1986, n. 2641 del 27 aprile 1984, n. 2280 del 15 aprile 1982, n. 5811 del 10 novembre 1979 e n. 974 del 14 marzo 1975; Comm. trib. centr., Sez. XXI, n. 4373 del 15 settembre 1998; Sez. XVII, n. 1586 del 18 febbraio 1988; Comm. trib. reg. Firenze, Sez. XXII, n. 25 del 19 dicembre 1997).

 

Immobili destinati alle attività di oratorio

Nell’economia del discorso si inserisce infine la disciplina delle pertinenze relative ai fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto (art. 7, comma 1, lettera d), D.Lgs. 504/1992). Come i Lettori ricorderanno, con ris. n. 1/E del 3 marzo 2004 il Dipartimento delle politiche fiscali, Ufficio federalismo fiscale, ha confermato l’operatività dell’esenzione ICI per gli oratori parrocchiali. Il legislatore, nel fissare le disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo, ha stabilito, sia pure con una formulazione poco felice, l’operatività anche del regime esonerativo previsto in materia di ICI per gli immobili considerati «pertinenze degli edifici di culto» come, per esempio, gli oratori e le case parrocchiali (cfr. ris. n. 9/1178 del 12 dicembre 1992; Comm. trib. prov. Milano, Sez. XXXVI, n. 321 del 12 dicembre 2000). In particolare, il comma 1 dell’art. 2 della legge 206/2003 ha sancito che «Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari» dagli enti di cui al comma 1 dell’art. 1, che sono poi le parrocchie, gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e gli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intensa con le relative rappresentanze. Al riguardo è doveroso rimarcare che la stampa specializzata, nel segnalare “a caldo” l’intervento del legislatore, confezionò un teorema, peraltro già esplicitato in via amministrativa, secondo il quale l’esenzione dal pagamento dell’ICI trova applicazione per gli oratori (intesi nella loro accezione più vasta) perché considerati pertinenze degli edifici di culto. Perno vitale del teorema è la nozione di “pertinenza”, nella quale ben possono rientrare i terreni e i fabbricati di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 504/1992, ossia gli immobili utilizzati dai soggetti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive (cfr. riss. n. 66/E del 23 maggio 2000, n. 247/E dell’11 novembre 1996, n. 219/E del 10 settembre 1996, n. 2/1242 del 25 giugno 1994), nonché delle attività dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana.
Sollecitato dalla questione relativa alla individuazione della decorrenza della norma di legge, il Dipartimento delle politiche fiscali, dopo aver scrutinato le previsioni di cui alle lettere d) e i) del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 504/1992, con opportuno richiamo di qualche risposta ufficiale (ris. n. 9/1178 del 12 dicembre 1992 e interrogazione parlamentare n. 5-01669 dell’11 marzo 2003), ha ritenuto che il comma 1 dell’art. 2 della legge 206/2003 non ha in sostanza innovato nulla rispetto al regime agevolativo previsto per gli oratori dalla disciplina generale del tributo, avendo solo «sciolto ogni dubbio sulla loro natura pertinenziale, estendendola ex lege a tutti gli immobili destinati ad attività di oratorio o similari». Tale interpretazione, secondo il Dipartimento, è rafforzata anche dal contenuto dei lavori parlamentari, ove è stato specificato che il comma 1 dell’art. 2 della legge 206/2003, nel qualificare «in ogni caso gli oratori come pertinenze degli edifici di culto», sembra «estendere l’esenzione dal tributo a strutture che attualmente non ne beneficiano per l’assenza del predetto requisito di pertinenzialità».
La tesi esplicitata dal Dipartimento delle politiche fiscali, con tutto il rispetto per l’autorevolezza dell’interprete, non appare completamente convincente. Questo perché, da un lato, viene precisato che la novella non ha affatto mutato il trattamento fiscale delle pertinenze degli edifici di culto, dall’altro, viene puntualizzato che la medesima novella estende l’agevolazione a taluni immobili (terreni e fabbricati pertinenziali) che la disciplina generale del tributo esclude dal regime esonerativo. Chi scrive ritiene dunque, senza tante parole, che i dubbi interpretativi in ordine alla portata della novella siano rimasti irrisolti. In particolare, mancherebbero ancora le risposte relative alla decorrenza della disposizione di legge e alla sua esatta operatività. Infatti, nel nostro ordinamento tributario la norma di legge o è “innovativa”, con effetto ex nunc, ossia con efficacia dalla data della sua entrata in vigore (nella specie dal 21 agosto 2003), o ha natura “interpretativa” (ex tunc) e come tale esplica effetto retroattivo (nella specie dal 1° gennaio 1993, data di entrata in vigore dell’ICI). Neanche sotto il profilo concettuale è ammissibile che una disposizione di legge sia totalmente trasparente (nel senso di invisibilità) e ininfluente. Peraltro sarebbe un grave affronto al nostro legislatore, il quale, nel bel mezzo di un’estate torrida, si è prodigato a svolgere il proprio lavoro.
Tuttavia, se così non fosse, sarebbe necessario che qualcuno si attivasse a spiegare il senso delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 2 della legge 206/2003, in virtù delle quali:

  • le minori entrate scaturenti dall’applicazione della nuova disposizione di legge, ragguagliate per ciascun comune al corrispondente gettito ICI riscosso nell’esercizio 2002, sono rimborsate al comune competente dallo Stato secondo le modalità che verranno stabilite con decreto interministeriale (Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero dell’interno). I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono sottoposti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge;
  • gli oneri derivanti da siffatte minori entrate – pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003 – trovano copertura nella corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

E dunque per coerenza con i precedenti scritti siamo costretti a ribadire, nell’attesa di una più chiara e precisa pronuncia ufficiale, la nostra forte sensazione secondo cui il legislatore avrebbe confezionato ad hoc un concetto di pertinenza cosiddetto “allargato” che ruota sull’equazione opere di urbanizzazione secondaria = pertinenza degli edifici di culto. In altre parole, la predetta formulazione di legge, nel mettere in stretta relazione gli immobili (terreni e fabbricati) costituenti a tutti gli effetti «opere di urbanizzazione secondaria» con le «pertinenze degli edifici di culto», pare abbia inteso allargare, limitatamente agli enti religiosi, la nozione di “pertinenza civilistica”. Di tal che il regime esonerativo fiscale, che troverebbe applicazione nell’ambito sia erariale che regionale e locale, opererebbe non solo per gli oratori, le case dei parroci e i cinema parrocchiali, ma anche per tutti gli altri immobili pertinenziali appartenenti alle parrocchie ed enti religiosi (per esempio, conventi, seminari, centri civici e scuole materne). In definitiva, la portata della novella contempla la definizione di pertinenza civilistica, come peraltro attestato dallo stesso Dipartimento delle politiche fiscali, con un quid aggiuntivo derivante dal significato della locuzione «opere di urbanizzazione secondaria» che, secondo la nozione di cui al comma 8 dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001 e sue modificazioni, simboleggia alcune precise ed eloquenti tipologie di immobili, che sono poi gli immobili appartenenti agli enti religiosi in forte odore di tassazione (conventi, seminari, centri civici, asili nido, scuole, impianti sportivi). Perciò, se la nostra tesi coglie nel segno, sarebbe doveroso da parte degli organi competenti fornire agli addetti ai lavori chiarimenti più chiari, prima che i giudici tributari di merito vengano sommersi anche da questa vicenda.

 

Schema 2
Le pertinenze nella disciplina dell'ICI

 

Conclusioni

L’indirizzo giurisprudenziale formatosi con la sentenza n. 17035 del 26 agosto 2004 appare solido e lungimirante. Siamo quindi siamo più che certi che i principi delineati dalla Suprema Corte di Cassazione contribuiranno a frenare drasticamente le libere e arbitrarie interpretazioni esplicitate dagli addetti comunali competenti, con buona pace anche dei loro consulenti esperti della materia.

 

|GIURISPRUDENZA|

ICI; avviso di rettifica; porzione di area edificabile adibita a giardino; accatastamento a parte
Cass. civ., sent. n. 17035, 26.8.2004, Sez. Trib., Pres. Papa, Rel. Bielli

Svolgimento del processo

1. Con separati avvisi di accertamento, il Comune di Trento, contestando l’infedele dichiarazione e il parziale versamento dell’imposta, rettificava, per gli anni dal 1993 al 1997, la base imponibile dell’ICI (in relazione alla non dichiarata area edificabile sita nel Comune di Villazzano, “p.f. n. 326/18 di mq 947”, classificata dal piano regolatore del Comune di Trento in zona B3) e chiedeva pertanto il pagamento dell’imposta, della sanzione e degli interessi, limitatamente alla superficie di mq 188, a ognuno dei coniugi An.Pa. e Ma.Ca., quali usufruttuari (ciascuno per la metà) dell’area, contigua alla casa d’abitazione (anch’essa gravata da usufrutto a favore degli stessi coniugi), tavolarmente e catastalmente censita alla “particella edificale 509”.
I contribuenti impugnavano separatamente tali avvisi, eccependo: il difetto di motivazione degli atti; la genericità e l’insufficienza dei criteri di determinazione dell’imposta; l’incomprensibilità delle indicazioni relative alla superficie catastale e reale; la natura pertinenziale al fabbricato dell’intera area di mq 947, adibita a giardino; l’incompatibilità della nozione di area edificabile utilizzata dal Comune con quella desumibile dal regolamento edilizio comunale, posto che questo, richiedendo nella zona B3 – ove erano situati gli immobili – lotti minimi di mq 500, escludeva l’edificabilità di un’area di soli mq 188; la violazione, da parte del Comune, dell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, che esclude dall’ICI l’area di pertinenza al fabbricato stesso, senza che il nesso pertinenziale possa essere escluso solo da un distinto accatastamento; l’illegittima doppia imposizione così ottenuta dal Comune, tenuto conto che la rendita del fabbricato era già aumentata percentualmente in base alle pertinenze, ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. n. 1142 del 1949.
Il Comune, costituitosi in giudizio, opponeva: l’adeguatezza della motivazione degli avvisi (contenenti i dati catastali, tavolati ed economici del bene); la correttezza dell’assoggettamento a imposta della p.f. 326/18 (peraltro non nella sua intera superficie, ma solo per mq 188), dato il suo accatastamento separato rispetto al fabbricato; l’infondatezza in generale, anche in punto di diritto, delle difese dei contribuenti.

2. Con sentenza n. 7/04/01 del 16 febbraio 2001, depositata l’11 aprile 2001, la Commissione tributaria di primo grado di Trento, compensando le spese di lite, rigettava – dopo averli riuniti – i ricorsi proposti dai contribuenti.
Il giudice di primo grado, respinta l’eccezione di difetto di motivazione degli avvisi, rilevava che la p.f. 326/18 era limitrofa alla p.ed. 509, ma tavolarmente e catastalmente distinta da quest’ultima, senza iscrizioni tavolari e catastali del vincolo di pertinenza invocato dai contribuenti: l’autonomo accatastamento rendeva irrilevante, per il giudice, l’utilizzazione di fatto del terreno come pertinenza del fabbricato e legittimava la richiesta dell’ICI sull’area fabbricabile, considerata tale nella misura di mq 188 solo ai fini di tale imposta, con valutazione vantaggiosa per i contribuenti, restando cioè esenti dall’ICI i residui mq 759, valutati come pertinenza dal Comune.

3. I contribuenti impugnavano separatamente tale decisione, sostanzialmente riproponendo le argomentazioni già rivolte contro gli avvisi e aggiungendo che il Comune di Trento, con la delibera n. 31 del 25 marzo 1997, con cui aveva limitato l’area pertinenziale al triplo della superficie del sedime del fabbricato, avrebbe illegittimamente creato un nuovo presupposto d’imposta, cioè “il possesso del residuo dell’area fabbricabile”.
Il Comune resisteva, osservando, tra l’altro: che in materia di ICI aveva rilevanza il distinto accatastamento dell’area rispetto al fabbricato, senza che potesse influire l’eventuale rapporto pertinenziale di fatto; che il diverso reddito catastale dei due beni escludeva una doppia imposizione; che le censure alla delibera erano inammissibili in appello, perché nuove, ed erano comunque infondate e non prospettate nella competente sede.

4. Con sentenza n. 32/2002 del 22 maggio 2002, depositata il 17 luglio 2002 e notificata il 13 settembre 2002, la Commissione tributaria di secondo grado di Trento, compensando tra le parti le spese di lite, riuniva gli appelli e li rigettava.
Il giudice di appello osservava: a. che gli avvisi contenevano gli elementi sufficienti per consentire ai contribuenti di conoscere le ragioni della pretesa impositiva, con i criteri di determinazione dell’imponibile e della liquidazione dell’imposta, così da permettere un’adeguata difesa (dimostrata, nella specie, anche dai ricorsi presentati); b. che, ai sensi dell’art. 2, lettera a), del D.Lgs. 504/1992, per fabbricato deve intendersi la singola unità immobiliare iscritta in catasto con il terreno costituente pertinenza (in modo da avere un’unica partita e un’unica rendita catastale: nella specie, p.c. n. 875, particella n. 509, con superficie di mq 253, di cui mq 190 occupati dal fabbricato), così che l’area separatamente censita (p.f. n. 316/18, di mq 947), in difetto di un accatastamento unitario – con rendita catastale superiore – richiesto e ottenuto dalle parti, costituiva una distinta unità immobiliare, sottoponibile a separata imposta, senza alcuna doppia imposizione; c. che la delibera comunale censurata si era limitata a recuperare a tassazione aree in precedenza non tassate, con meccanismo vantaggioso per i contribuenti, ma irrilevante rispetto all’edificabilità dell’area, determinata da altri strumenti giuridici; d. che la valutazione di pertinenza dell’area rispetto al fabbricato nei limiti del triplo del sedime dell’edificio costituiva un vantaggio per i contribuenti, posto che era stata effettuata anche in relazione a un’area autonomamente accatastata.

5. Con ricorso notificato il 31 ottobre 2002 e depositato l’11 novembre 2002, A.P. e M.C. ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado, articolando cinque motivi e illustrandoli con successiva memoria.

6. Resiste con controricorso (notificato il 6 dicembre 2002 e depositato il 12 successivo) il Comune di Trento.

 

Motivi della decisione

1. Con il secondo motivo di ricorso, da esaminare preliminarmente in base a un ordine di priorità logica, i ricorrenti si dolgono della violazione o falsa applicazione degli artt. 817 cod. civ., 16 del D.P.R. 650/ 1972, 33 del D.P.R.917/1986 e 2, lettera a), del D.Lgs. 504/1992 (viene, per mero ed evidente errore materiale, richiamato il n. 2 del comma 1 dell’art. 360 del codice di procedura civile, invece del n. 3). I contribuenti assumono che la nozione di pertinenza rilevante ai fini dell’ICI e presupposta dall’art. 2, lettera a), del D.Lgs. 504/1992 sia quella delineata in via generale dall’art. 817 cod. civ. (non contraddetta dai riferimenti alle pertinenze contenuti nell’art. 16 del D.P.R. 650/1972, ai fini del catasto edilizio urbano, o dall’art. 33, comma 2, del D.P.R. 917/1986, o dalla circolare dell’11 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 66 del 20 marzo 2000): non già quella arbitrariamente fissata dal Comune di Trento, in primo luogo, con la delibera n. 31 del 25 marzo 1997 (posta a base degli avvisi impugnati), secondo cui l’area pertinenziale dei fabbricati è riconosciuta (ai fini dell’ICI) in una superficie massima pari al triplo del sedime fabbricato, e in secondo luogo con l’assunto che il vincolo pertinenziale sarebbe escluso da un diverso accatastamento dell’area rispetto a quello del fabbricato.
Con il terzo motivo di ricorso, connesso al precedente, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 6 del D.Lgs. 5041992 e 24 del D.Lgs. 446/1997, in quanto tali norme non consentirebbero ai Comuni, in materia di ICI, di adottare una nozione di pertinenza diversa da quella di cui all’art. 817 cod. civ., senza che a tale conclusione possa ostare il disposto dell’art. 59, lettera d), del D.Lgs. 446/1997, che si limita a riconoscere che i Comuni possono considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto.
Con il quarto motivo di ricorso, parimenti connesso al secondo e al terzo motivo, i coniugi P., lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2, lettera a), del D.Lgs. 504/1992, deducono l’illegittimità della delibera del Comune di Trento, che, invece di considerare per “fabbricato” sia l’area coperta dalla costruzione, sia l’area occupata dalla pertinenza (senza limiti di superficie), ha limitato la superficie delle pertinenze rilevanti per l’ICI a un massimo del triplo dell’area di sedime del fabbricato (nella specie, mq 253 x 3 = 759; mq 947 – 759 = 188).
Il Comune controricorrente oppone: a. quanto al secondo motivo, che la censura non è rivolta alla sentenza impugnata, ma alle difese del resistente; b. che sono irrilevanti (perché dirette ad altri fini e ad altri effetti) le norme non regolatrici dell’ICI citate dai ricorrenti (D.P.R. 650/1972; D.P.R. 917/1986; codice civile); c. che, in particolare, la nozione di pertinenza di cui all’art. 817 del codice civile si presterebbe, in materia tributaria, a pretestuose strumentalizzazioni (proprio per la rilevanza dell’elemento soggettivo e della destinazione del dominus); d. che non era censurabile la delibera del Comune di Trento 31 del 25 marzo 1997 (al pari di quella 34 del 25 febbraio 1998), del resto mai ritualmente e tempestivamente impugnata, volta a introdurre un criterio oggettivo nell’applicazione all’ICI della nozione di area pertinenziale (superficie massima del triplo del sedime del fabbricato); e che, in caso di accatastamento separato dell’area e del fabbricato, il mancato assoggettamento a imposta della prima, comporterebbe l’eliminazione di una base imponibile, laddove un accatastamento unitario comporterebbe una rendita superiore del fabbricato, con conseguente assoggettabilità di questo a una maggiore imposta (come esattamente osservato dal giudice di appello); e. che l’art. 2, lettera a), del D.Lgs. 504/1992 prevede testualmente un’unica partita e rendita catastale per il fabbricato e l’area di pertinenza, così da non essere applicabile in difetto del presupposto dell’unicità di accatastamento; f. quanto al terzo motivo di ricorso, che la censura era generica, posto che la norma da invocarsi era, se mai, l’art. 52 e non l’art. 24 del D.Lgs. 446/1997; g. che, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, era proprio l’art. 59, lettera d), del D.Lgs. 446/1997 a legittimare la delibera comunale 31/1997; h. che l’asserita illegittimità di tale delibera si sarebbe dovuta far valere in altra sede, tempestivamente e ritualmente, e non nel giudizio in corso, avente a oggetto esclusivamente la legittimità di un provvedimento applicativo della predetta deliberazione; i. quanto al quarto motivo di ricorso, che l’art. 2, lettera a), del D.Lgs. 504/1992 lascia inequivocabilmente intendere che un’area accatastata come particella fondiaria autonoma, con un proprio reddito, costituisce un’unità a sé stante, autonomamente rilevante ai dell’ICI.

2. I tre motivi di ricorso sopra indicati (che si incentrano, sostanzialmente, sul rilievo della mancata applicazione in materia di ICI, da parte del giudice regionale, della nozione civilistica di pertinenza) sono fondati e vanno accolti. 2.1. L’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 504/1992 definendo, ai fini dell’ICI, la nozione di fabbricato, stabilisce che per quest’ultimo si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, «considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza».
Con tale disposizione – mediante la quale viene esclusa l’autonoma tassabilità, in materia di ICI, delle aree pertinenziali alle costruzioni – non si introduce alcuna particolare e nuova accezione (stipulativa) di pertinenza, ma, semplicemente, se ne presuppone il significato, con evidente, anche se implicito, riferimento alla definizione fornita, in via generale, dall’art. 817 cod. civ. («sono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o a ornamento di un’altra cosa»).
Ne consegue che, per l’esistenza del vincolo pertinenziale, occorre sia l’elemento oggettivo della durevole destinazione della cosa accessoria a servizio od ornamento della cosa principale, sia l’elemento soggettivo della volontà dell’avente diritto di creare la suddetta destinazione.
L’accertamento della sussistenza di un siffatto, complesso, vincolo di strumentalità o complementarità funzionale costituisce un apprezzamento di fatto. È, pertanto, irrilevante la circostanza, di rilievo puramente formale, che l’area pertinenziale e la costruzione principale siano censite catastalmente in modo distinto, con distinta rendita catastale (l’iscrizione e l’obbligo di iscrizione nel catasto edilizio urbano sono riferiti al fabbricato principale e non si fa affatto menzione, nella legge, della necessità di una congiunta iscrizione catastale dell’area pertinenziale): la legge sull’ICI non pone, al riguardo, alcuna eccezione alla rilevanza del predetto vincolo pertinenziale e non consente all’interprete alcuna modifica della disciplina. Deve perciò ribadirsi l’orientamento già tracciato da questa Corte sia in materia di ICI (Cass., n. 19375/2003, che ha considerato pertinenza un giardino asservito al fabbricato mediante una recinzione in muratura, nonostante l’avvenuto frazionamento catastale), sia nell’analoga materia della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Cass., n. 9845/1996, a proposito della vecchia normativa di cui all’art. 269 del R.D. n. 1175/1931, quale sostituito dall’art. 21 del D.P.R. 915/1982, che escludeva le pertinenze dal computo per la determinazione del tributo), sia in tema di INVIM (v., per esempio, Cass., n. 5320/1994, per l’applicabilità della nozione generale di pertinenza di cui all’art. 817 cod. civ. per l’identificazione degli immobili costituenti pertinenza dei fabbricati destinati all’esercizio di attività commerciali, ai fini dell’esenzione dall’INVIM decennale di cui all’art. 25, comma 2, lettera d), del D.P.R. 643/1972, quale modificato dall’art. 3 della legge 694/1975, con l’avvertenza che la legge speciale richiede anche l’ulteriore requisito della non suscettibilità di diversa destinazione dell’immobile pertinenziale senza radicale trasformazione).
2.2. A diverse conclusioni non può condurre il disposto dell’art. 59, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di ICI.
In primo luogo, va sottolineato che tale articolo (al comma 1) consente ai comuni, in materia di ICI, di adottare un regolamento «a norma dell’art. 52» dello stesso decreto legislativo: dunque con l’espressa esclusione – in generale – di ogni autonomo potere regolamentare in ordine alla «individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi» (art. 52, comma 1).
In secondo luogo, se è vero che l’art. 59, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 446 del 1997 stabilisce che «con regolamento ... i comuni possono: ... d) considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto», è altrettanto vero che a tale disposizione non può attribuirsi il senso auspicato dal Comune resistente (facoltà per il Comune, ai fini dell’ICI, di considerare o no parte integrante della costruzione le pertinenze distintamente iscritte a catasto). Al riguardo, non solo la disposizione si riferisce, testualmente, alle «abitazioni principali» (di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/1992) e non in genere ai «fabbricati» di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ma, tenuto conto del vincolo di cui all’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 e del chiaro disposto dell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 504/1992, la norma attributiva del potere regolamentare deve interpretarsi nel senso che essa si limita a sottolineare che (in base alla legge) la distinta iscrizione in catasto della pertinenza non è di ostacolo alla considerazione unitaria di essa con l’abitazione principale. In altri termini, il verbo «possono» non attribuisce ai Comuni la scelta di procedere o no a una autonoma tassazione della pertinenza di un fabbricato (così modificando a loro arbitrio la fattispecie imponibile), ma semplicemente ribadisce e chiarisce che la distinta iscrizione catastale della pertinenza non impedisce l’applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 504/1992.
2.3. Altrettanto inconferente è l’obiezione del Comune, secondo cui l’adozione della nozione civilistica di pertinenza creerebbe il rischio di pretestuose strumentalizzazioni, per la rilevanza dell’elemento soggettivo del dominus. È facile obiettare, da un lato, che eventuali difficoltà pratiche di applicazione della norma non autorizzano certo l’interprete a introdurre un’altra norma di suo gradimento (ove la nuova norma, come nella specie, non sia ricavabile dall’enunciato legislativo mediante legittimi strumenti ermeneutici) e, dall’altro, che l’elemento soggettivo non comporta alcun pericolo di elusione, posto che a tale elemento deve accompagnarsi quello oggettivo e che l’accertamento del vincolo pertinenziale si risolve (come sopra sottolineato) in un accertamento di fatto non diverso da quello richiesto dal legislatore nell’ambito del diritto civile e di tutte le numerosissime norme che, nelle più svariate materie, presuppongono la nozione civilistica di pertinenza.
2.4. In conclusione, va ribadito che l’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 504/1992, definendo, ai fini dell’ICI, la nozione di fabbricato ed escludendo l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali alle costruzioni, presuppone l’accezione di pertinenza di cui all’art. 817 cod. civ., senza che valga a escludere tale nesso pertinenziale la mera distinta iscrizione in catasto della pertinenza e del fabbricato e senza che in proposito rilevi il disposto dell’art. 59, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 446/1997.
2.5. Il giudice regionale non si è attenuto ai suddetti principi (oltretutto, da un lato, considerando escluso il vincolo pertinenziale dalla distinta iscrizione nel catasto della pertinenza e, dall’altro, contraddittoriamente, applicando il criterio adottato dal Comune, che prevede – invece – una parziale rilevanza del vincolo pertinenziale, anche allorché la pertinenza sia distintamente iscritta nel catasto) e non ha considerato che le delibere comunali citate dal resistente – 31 del 25 marzo 1997 e 34 del 25 febbraio 1998, in parte successive ai periodi di imposta in contestazione –, ove riferibili (ratione temporis) alla fattispecie in esame, dovevano essere da lui disapplicate (perché in contrasto con la legge), nella parte in cui consentono (in tutto od in parte) una autonoma tassabilità dell’area pertinenziale rispetto al fabbricato. Ciò comporta la cassazione della sentenza in relazione ai motivi accolti, con la necessità di un nuovo esame, particolarmente in ordine alla sussistenza in concreto del vincolo pertinenziale.

3. Con il primo mezzo di impugnazione, i ricorrenti denunciano la carenza od insufficienza di motivazione della sentenza sulla questione decisiva prospettata in giudizio dai contribuenti circa l’impossibilità di considerare edificabile l’area di mq 188 (invece assoggettata ad ICI come tale dal Comune), posto che l’art. 38 del piano regolatore generale del Comune di Trento impone, per l’edificabilità nella zona B3 (in cui è ubicato il terreno per cui è causa), un lotto della superficie minima di mq 500.
Con il quinto mezzo di impugnazione, connesso al primo e perciò da esaminare congiuntamente a quello, i ricorrenti (sotto il diverso profilo della violazione dell’art. 2, lettera b), del D.Lgs.504/1992 e 38 del piano regolatore generale del Comune di Trento) ribadiscono la censura di cui al primo motivo, aggiungendo che i mq 188 considerati dal Comune, oltretutto, non costituiscono un corpo unitario, ma rappresentano la somma di frammenti di terreno separati e lontani (sostanzialmente quattro strisce di terreno lungo i confini, tenuto poi conto che lo stesso piano regolatore stabilisce la distanza degli edifici dal confine di almeno 5 metri).
Il controricorrente obietta che, nel caso di specie, l’area in questione ha un’estensione complessiva di mq 947 e, dunque, è edificabile a norma dell’art. 38 del piano regolatore generale del Comune di Trento (zona B3), senza che rilevi in contrario la limitazione disposta dal Comune in ordine all’ICI (assoggettamento a imposta solo di mq 188), come riconosciuto dal giudice di appello (secondo il quale la delibere comunali 31 del 1997 e 34 del 1998 non possono avere alcuna influenza sull’edificabilità dell’area, determinata da differenti strumenti giuridici).

4. Il primo e quinto motivo di ricorso presuppongono il mancato accoglimento degli altri: restano perciò assorbiti dall’accoglimento di tali ultime censure.

5. L’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, con la correlativa cassazione della sentenza, comporta il rinvio ad altra sezione della medesima Commissione tributaria di secondo grado, la quale esaminerà la causa alla luce dei principi di cui sopra (v., in particolare, il par. 2.4.), in particolare valutando in concreto la sussistenza della dedotta pertinenza e provvedendo anche sulle spese di questa fase di legittimità del giudizio.
(Omissis)