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L'indennità
per l'avviamento commerciale
L'avviamento
commerciale viene tutelato dall'ordinamento mediante varie previsioni e, fra
queste, una riguarda anche la cessazione del contratto di locazione
dell'immobile in cui è stata esercitata l'attività. Le norme di riferimento
sono sempre quelle della legge dell'equo canone 392 del 27 luglio 1978 (artt.
34-35), ma negli anni la giurisprudenza ha chiarito i suoi problemi
applicativi.
a
cura di Ettore Ditta, avvocato
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L'avviamento
commerciale può essere definito come "la capacità dell'impresa di
produrre utili" che "può dipendere, in concreto, da molteplici
fattori tra i quali spicca la stabilità della clientela che l'impresa ha
acquisito in virtù di un portafoglio di rapporti contrattuali o della
rilevante collocazione sul mercato conseguita dal suo prodotto o, infine,
anche di una particolare ubicazione sul territorio".
(1)
L'avviamento viene
tutelato dalle norme dell'ordinamento vigente quasi sempre in modo indiretto,
per esempio mediante le disposizioni che regolano la concorrenza fra
imprenditori. La tutela, invece, è diretta per quanto riguarda l'avviamento
dell'attività svolta dal conduttore dell'immobile; la disciplina attuale
prevede infatti varie misure quali il riconoscimento, nel corso della
locazione, del diritto di prelazione per l'acquisto (artt. 38 e 39) a favore
del conduttore di un immobile adibito a uso non abitativo e, alla fine del
rapporto di locazione, del diritto di prelazione per la nuova locazione (art.
40) e, infine, del diritto a una indennità per la perdita dell'avviamento (artt.
34 e 35).
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L'indennità per la perdita dell'avviamento
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Relativamente alla
locazione degli immobili, il diritto a ricevere un'indennità per la perdita
dell'avviamento è stato riconosciuto al conduttore fin dall'entrata in vigore
della legge 253 del 23 maggio 1950
(che prevedeva un congruo compenso da
pagare al conduttore nel caso in cui cessasse la proroga legale per la
necessità del locatore di destinare l'immobile a esercizio della propria
normale attività commerciale e tale attività era identica a quella già
esercitata dal conduttore).
La successiva disciplina, introdotta dalla legge
19 del 27 gennaio 1963, era più articolata: si prevedeva che il compenso per
la perdita dell'avviamento fosse legato alla perdita effettiva dell'avviamento
da parte del conduttore, in relazione alla cessazione del rapporto di
locazione dell'immobile, e a un vantaggio concreto per il locatore consistente
nel fatto che il suo immobile, al momento del termine della locazione aveva un
valore economico maggiore rispetto a quello sussistente nel momento in cui il
contratto aveva avuto inizio.
Tali principi sono stati infine radicalmente
modificati, rispetto al regime previgente, dalla legge sull'equo canone 392
del 27 luglio 1978 [ CI78-569; CI79-499;
CI90-1226], che disciplina
questa materia agli artt. 34 e 35, per i nuovi contratti, e agli artt. 69 e
73, per i rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge
stessa.
Il provvedimento prevede il pagamento dell'indennità di avviamento
commerciale in quanto la sede in cui viene esercitata l'attività stessa è un
elemento fondamentale dell'azienda e la necessità di spostare la sede
comporta, per il conduttore, un disagio e un costo notevoli che devono essere
compensati; inoltre, se il nuovo conduttore dell'immobile intende svolgere
attività identica o simile a quella precedentemente esercitata, egli
usufruisce della clientela che apparteneva al precedente conduttore e
l'acquisizione di questo vantaggio merita di essere compensato.
La
giurisprudenza, in proposito, ha affermato che il diritto all'indennità di
avviamento commerciale è automaticamente collegato alla cessazione del
rapporto non imputabile al conduttore, presumendosi la sussistenza di un danno
per il solo fatto di dovere trasferire altrove l'attività imprenditoriale e
che quindi si deve attribuire all'indennità suddetta non solo una funzione di
risarcimento per l'eventuale perdita di avviamento, ma anche una funzione
riparatoria; che infatti ratio dell'indennità è costituita sia dall'esigenza
di garantire il mantenimento della clientela sia dalla necessità di
conservare, anche nel pubblico interesse, le imprese già esistenti, le quali
subiscono di regola un danno qualora siano costrette a spostarsi altrove a
causa della cessazione del rapporto di locazione su iniziativa del locatore (Pret.
Siracusa, 22 ottobre 1997).
Di recente è stato presentato il progetto di
legge 1353 del 17 luglio 2001, col quale si vorrebbero abrogare gli artt.
27-42 della legge 392/1978, poiché si ritiene che tali previsioni ostacolino
la stipulazione dei contratti di locazione nel settore dell'uso diverso e che
sia preferibile liberalizzare l'intero settore riconducendolo alla sola
disciplina del codice civile, considerata come sufficiente per consentire alle
parti di stipulare contratti idonei a mediare le contrapposte esigenze.
Secondo il progetto di legge della disciplina attuale resterebbero in vita
soltanto i limiti relativi alla durata del contratto (non inferiore a 4 anni)
e l'obbligo per il locatore di corrispondere al conduttore l'indennità per la
perdita dell'avviamento (peraltro in misura e con modalità diverse rispetto
alla disciplina vigente).
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La disciplina
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L'indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale è dovuta per tutti gli immobili urbani che sono
adibiti a uso diverso da quello abitativo e nei quali viene esercitata
attività industriale, commerciale e artigianale oppure una attività di
interesse turistico compresa fra quelle di cui all'art. 2 della legge 326 del
12 marzo 1968 (sulle opere alberghiere e turistiche). La misura
dell'indennità varia in relazione all'attività svolta nell'immobile:
- diciotto mensilità per le attività industriali, commerciali e artigianali e
per le attività di interesse turistico;
- ventuno mensilità per le attività
alberghiere.
Inoltre, se l'immobile viene da chiunque adibito all'esercizio della stessa
attività oppure di attività già incluse nella medesima tabella merceologica
che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente, a
quest'ultimo è dovuta una indennità supplementare che è pari all'importo
delle indennità sopra viste (per le tabelle merceologiche bisogna fare
riferimento al D.M. 30 agosto 1971, che determina le tabelle merceologiche
previste dalla legge 426 dell'11 giugno 1971).
L'ulteriore indennità è
dovuta al conduttore anche quando il nuovo esercizio dell'attività identica o
affine venga iniziato non immediatamente, ma entro il termine di un anno dalla
cessazione del precedente rapporto di locazione. Per evitare ingiustificati
arricchimenti, la legge stabilisce che l'indennità è dovuta solo se il
rapporto locativo sia giunto alla sua normale conclusione e la esclude
espressamente quando la cessazione del rapporto di locazione dipende da
risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o da una
delle procedure previste dal R.D. 267 del 16 marzo 1942 (legge fallimentare).
Il riconoscimento dell'indennità di avviamento, inoltre, viene escluso anche
quando cessano rapporti di locazione relativi a immobili che sono utilizzati
per lo svolgimento di attività che non comportano contatti diretti con il
pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati all'esercizio di
attività professionali, ad attività di carattere transitorio e, infine, agli
immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti,
aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.
L'indennità deve essere pagata al conduttore prima di potere dare esecuzione
al provvedimento di rilascio dell'immobile che è condizionato dall'avvenuto
pagamento. Invece l'indennità dovuta per il nuovo esercizio di attività
identica o affine dev'essere corrisposta quando comincia il nuovo esercizio.
Al fine di limitare l'effetto condizionante dell'esecuzione del provvedimento
di rilascio e di evitare strumentalizzazioni della disciplina originariamente
prevista, l'art. 9 del D.L. 551 del 30 dicembre 1988 [ CI89-113], convertito
nella legge 61 del 21 febbraio 1989 [ CI89-297], ha integrato l'art. 34 con
un ultimo comma ai sensi del quale nel giudizio relativo alla spettanza e alla
determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno
l'onere di quantificare specificamente l'entità della somma reclamata o
offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore o, in
difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo
grado consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del
provvedimento di rilascio dell'immobile.
L'art. 36, comma 2 stabilisce che,
nel caso di sublocazione o cessione del contratto di locazione, l'indennità
deve essere liquidata a colui che risulta conduttore al momento della
cessazione effettiva della locazione.
Alle locazioni in corso al momento
dell'entrata in vigore della legge dell'equo canone ha provveduto l'art. 69,
comma 8.
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L'avente diritto
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Titolare del diritto di ricevere l'indennità è il
conduttore dell'immobile. Nel caso in cui vi sia stata la sublocazione o la
cessione del contratto di locazione, l'indennità deve essere pagata a chi
risulta essere conduttore nel momento della cessazione effettiva del contratto
di locazione. Nell'ipotesi di sublocazione l'indennità spetta non al
subconduttore, ma al conduttore-sublocatore, salva la configurabilità di
analogo diritto del subconduttore nei confronti del sublocatore (Cass., sent.
n. 692, 24 gennaio 1994; Cass., sent. n. 9677, 3 ottobre 1997). Peraltro il
fatto che il conduttore abbia prestato acquiescenza alla disdetta del
contratto di locazione comunicatagli dal locatore (ancorché nulla perché non
contenente la specifica indicazione del motivo del diniego di rinnovazione ex
art. 29 della legge 392/1978) non determina il venire meno del suo diritto
alla corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale
(Cass., sent. n. 9545, 29 settembre 1997). È stato chiarito che il diritto
all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, al pari del diritto
di prelazione e di riscatto (artt. 38 e 39), spetta al conduttore di immobile
urbano con destinazione non abitativa, sempre che egli vi eserciti
un'attività produttiva o commerciale a contatto diretto con il pubblico, sia
pure come contitolare o consocio di una società di persone della relativa
impresa con soggetti estranei alla titolarità del rapporto locativo (Cass.,
sent. 11363, 19 dicembre 1996).
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La misura dell'indennità
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L'indennità per la
perdita dell'avviamento commerciale ha natura di obbligazione legale perché
è la legge che espressamente la prevede e ne determina la misura. Quindi il
locatore non può chiedere di subordinare il pagamento dell'indennità alla
dimostrazione che vi sia stato un concreto avviamento (Cass., sent. n. 2616,
14 aprile 1986), il locatore non ha la possibilità di liberarsi della sua
obbligazione dimostrando che, per quanto riguarda quel particolare immobile,
in realtà non sussiste alcun effettivo avviamento da compensare, né che
l'avviamento sussiste ma in misura inferiore a quella risultante
dall'applicazione dei criteri di calcolo previsti dalla legge; e neppure il
conduttore ha il diritto di dimostrare che nella realtà l'avviamento è di
entità maggiore rispetto a quella risultante dall'applicazione dei criteri di
calcolo previsti dalla legge (Cass., sent. n. 2734, 26 aprile 1985).
In ogni
caso il carattere automatico del diritto del conduttore all'indennità per la
perdita dell'avviamento commerciale comporta solo che il conduttore sia
esonerato dalla prova della sussistenza in concreto dell'avviamento e del
danno conseguente al rilascio, ma non implica che tale diritto consegua alla
sola destinazione dell'immobile a una delle attività protette, quando manchi
la prova, da fornirsi dal conduttore, che a esse l'immobile sia stato
concretamente adibito (Cass., sent. n. 4430, 10 maggio 1996).
Peraltro la
Cassazione ha precisato che, in considerazione della previsione dell'art. 34,
nonché dal raffronto con la disciplina della legge 19/1963, il diritto
all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale consegue
automaticamente e in misura prestabilita alla cessazione del contratto di
locazione di immobile adibito a uso diverso da quello di abitazione, senza che
sia necessaria la sussistenza in concreto dell'avviamento e della sua perdita
e senza che rilevi la circostanza che il conduttore, successivamente alla
disdetta del contratto, abbia cessato di svolgere ogni attività nell'immobile
locato prima della cessazione del rapporto (Cass., sent. n. 12279, 16
settembre 2000).
In ogni caso, ai fini della determinazione dell'indennità a
norma dell'art. 69 della legge 392/1978, il giudice di merito può fare
ricorso a indici di valutazione diversi da quello del canone corrente di
mercato per i locali aventi le medesime caratteristiche, soltanto nell'ipotesi
di motivata impossibilità di fare riferimento al criterio imposto dalla legge
(Cass., sent. n. 4272, 15 maggio 1997).
Qualora il conduttore intenda
rinunciare all'indennità, la rinuncia è valida soltanto dopo che il
contratto di locazione sia scaduto. È legittima infatti la rinuncia
successiva che abbia avuto luogo in sede transattiva (Cass., sent. n. 6634, 12
novembre 1986).
Se invece il conduttore ha reso unitario, conformemente agli
accordi contrattuali, un immobile mediante il collegamento, anche strutturale,
dei locali affittatigli l'indennità che gli spetta per la perdita
dell'avviamento commerciale si deve calcolare sull'intero canone, anche se è
stato indicato, come criterio di computo, il valore dell'uso di ciascuno di
tali locali (Cass., sent. n. 5408, 17 giugno 1997).
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Casi di esclusione e
giurisprudenza
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Oltre alle ipotesi specificamente indicate dalla legge,
l'indennità non è dovuta al conduttore anche in altri casi individuati dalla
giurisprudenza:
- qualora l'immobile venga acquistato dal conduttore (Pret.
Roma, 3 ottobre 1989);
- nel caso in cui il rapporto di locazione cessi per
impossibilità sopravvenuta, come avviene quando l'immobile è stato
completamente distrutto (Cass., sent. n. 576, 23 dicembre 1987);
- se il
conduttore fallisca (Trib. Messina, 4 novembre 1989);
- qualora la locazione
venga a cessare perché il conduttore ha deciso di esercitare il diritto di
prelazione previsto dall'art. 38 della legge dell'equo canone, dato che i due
benefici dell'avviamento e della prelazione non sono cumulabili (Corte Cost.,
sent. n. 128, 5 maggio 1983);
- qualora il conduttore abbia unilateralmente operato un mutamento d'uso
dell'immobile, tale da rendere applicabile un regime giuridico diverso, senza
che il locatore ne abbia avuto conoscenza (Cass., sent. n. 10723, 11 agosto
2000);
- qualora il conduttore, dopo la cessazione del rapporto, abbia preso
in locazione altra unità immobiliare nel medesimo stabile in cui si trovava
l'immobile oggetto del precedente rapporto (Trib. Roma, 18 febbraio 1998).
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Il
diritto di ritenzione del conduttore
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L'art. 34, comma 3, legge 392/1978
condiziona l'esecuzione del provvedimento di rilascio all'avvenuta
corresponsione dell'indennità.
La Cassazione ha affermato che l'art. 34
attribuisce al conduttore un diritto di ritenzione sull'immobile, precisando
però che tale modalità di autotutela del credito non comporta una vera e
propria proroga del rapporto contrattuale che ormai si è estinto, in quanto
il conduttore non è abilitato a un ulteriore godimento del bene, ma solo a
trattenere l'immobile in custodia nell'interesse proprio (Cass., sent. n.
5579, 14 ottobre 1988) e non anche al godimento dell'immobile; di conseguenza
se il conduttore ha pure continuato a godere dell'immobile, il locatore ha
diritto a un indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. (arricchimento
senza causa), nella misura del canone di mercato, opponibile in compensazione
al credito del conduttore per l'indennità di avviamento ex art. 1242 cod.
civ. (Cass., sent. n. 12727, 23 dicembre 1993). La Cassazione ha però
affermato anche che, pur non essendo configurabile in base all'art. 69, comma
8, un vero e proprio diritto di ritenzione del conduttore, deve tuttavia
ritenersi che fino alla corresponsione (o all'offerta) di tale indennità il
conduttore ha il diritto di detenere l'immobile e di continuarne il godimento
secondo le modalità contrattuali, senza essere tenuto a versare null'altro
che il canone contrattuale e neppure questo se dimostra di essersi limitato a
detenere l'immobile senza farne alcun uso (Cass., sent. n. 10784, 29 ottobre
1993).
Successivamente la Cassazione è tornata sul problema e ha affermato
che l'art. 34, comma 3, non si limita a prevedere un mero diritto di
ritenzione a favore del conduttore, ma regola un effetto del rapporto di
interdipendenza fra le reciproche obbligazioni di riconsegna dell'immobile e
quella di pagamento dell'indennità, che rende la prima inesigibile per
difetto di contemporaneo adempimento o di offerta di adempimento
dell'obbligazione dell'altra parte, con la conseguenza che, fino a quando non
sia stata corrisposta l'indennità, il conduttore ha diritto di protrarre la
detenzione e il godimento dell'immobile per l'esercizio della sua attività
commerciale, senza che da tale attività possa derivare alcuna responsabilità
a suo carico a titolo di maggiore danno ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. (Cass.,
sent. n. 9747, 8 novembre 1996). In un suo ultimo e più recente intervento in
materia, la Suprema Corte ha deciso che la disposizione dettata dall'art. 34
costituisce espressione della tutela dell'avviamento e non si limita ad
attribuire un mero diritto di ritenzione al conduttore, perché gli consente
la protrazione dell'esercizio dell'attività economica sull'immobile verso il
pagamento di un corrispettivo che coincide con quello del precedente rapporto
contrattuale dovuto, peraltro, anche nell'ipotesi in cui il conduttore, per
sua scelta, non utilizzi l'immobile, salvo che costui non rinunzi anche alla
mera detenzione dell'immobile, effettuandone la riconsegna al locatore, o
facendogliene offerta ai sensi dell'art. 1216 cod. civ. (Cass., sent. n. 5098,
26 maggio 1999).
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La sospensione del rilascio
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La Cassazione ha anche chiarito
che in tema di immobili urbani adibiti a uso non abitativo, l'art. 7, comma 2,
del D.L. 551/1988, convertito nella legge 61/1989 (che prevede, nelle ipotesi
in cui la data fissata nel provvedimento per il rilascio del bene ricada nel
periodo di sospensione della esecuzione di tali provvedimenti indicato
dall'art. 7, comma 1, che il locatore debba essere compensato della ritardata
eseguibilità del rilascio col pagamento del doppio del canone), non ha inteso
sopprimere la tutela assicurata al conduttore dall'art. 34 della legge
392/1978, che condiziona il rilascio dell'immobile locato alla corresponsione
in favore del conduttore della indennità di avviamento e che, pertanto, deve
ritenersi applicabile nelle sole ipotesi in cui la esecuzione del rilascio
abbia trovato ostacolo esclusivo nella sospensione, di carattere generale, e
temporaneo, di tutti i provvedimenti di rilascio di cui al comma 1 dell'art. 7
e non anche nei casi in cui la esecuzione del rilascio non avrebbe potuto
comunque avere luogo a causa del mancato pagamento della indennità di
avviamento (Cass., sent. n. 5098, 26 maggio 1999).
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Rapporto fra rilascio e
indennità
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Nel giudizio di risoluzione del rapporto di locazione di un
immobile a uso non abitativo, le obbligazioni di pagamento delle indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale e quella di rilascio dell'immobile
sono fra loro in rapporto di reciproca dipendenza in quanto ciascuna
prestazione è inesigibile in difetto di contemporaneo adempimento dell'altra,
con la conseguenza che la legge, subordinando il rilascio dell'immobile al
pagamento dell'indennità, specularmente condiziona il pagamento
dell'indennità al rilascio e instaura così tra le due obbligazioni una
interdipendenza che costituisce fondamento per un'eccezione di inadempimento
ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. o per una eccezione assimilabile alla stessa
(Cass., sent. n. 580, 17 gennaio 2001).
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L'opposizione all'esecuzione
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Poiché
l'esecuzione per rilascio di immobile inizia con l'accesso dell'ufficiale
giudiziario, anche se le parti in tale circostanza concordano un rinvio
dell'immissione in possesso in attesa di definire l'ammontare dell'indennità
per la perdita di avviamento commerciale, l'esecutato può fondatamente
proporre opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 2, cod. proc. civ., per la
mancata corresponsione di essa, salva l'incidenza, sul regolamento delle spese
(art. 92 cod. proc. civ.), dell'accordo sul rinvio, seguito dalla cessazione
della materia del contendere, se si verifica nel corso del giudizio la
condizione legale della proseguibilità dell'esecuzione (Cass., sent. n. 658,
23 gennaio 1998).
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Il termine di prescrizione
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Il diritto all'indennità è
soggetto alla prescrizione ordinaria. Infatti la Cassazione ha chiarito che,
alla luce dell'art. 2935 cod. civ. (secondo cui la prescrizione incomincia a
decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), il termine
iniziale della prescrizione del diritto di credito all'indennità che spetta
al conduttore non può essere individuato nel momento della cessazione di
diritto del rapporto locativo (poiché, in tale momento, il diritto non è
esercitabile a causa della sua inesigibilità, che deriva dalla disciplina
dettata dagli artt. 34 e 69 della legge 392/1978), ma coincide con il momento
in cui l'immobile venga rilasciato senza il contestuale pagamento
dell'indennità, poiché solo da tale momento il credito in questione diviene
esigibile.
Inoltre, deve ritenersi tacitamente abrogata (per incompatibilità
con la normativa prevista dall'art. 84 della legge 392/1978) la disciplina
contenuta nell'art. 8 della legge 19/1963, che prevedeva un termine triennale
per la prescrizione dei diritti riconosciuti dalla stessa legge, in deroga
all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 cod.
civ. (Cass., sent. n. 7168, 2 agosto 1997).
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Il ricorso al decreto ingiuntivo
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La sentenza di secondo grado che, in riforma di quella impugnata, ritenga
ammissibile l'opposizione, ancorché proposta con atto non depositato in
cancelleria (art. 415 cod. proc. civ.) nel termine perentorio previsto
dall'art. 641, comma 1, cod. proc. civ., avverso un decreto ingiuntivo emesso
per il pagamento dell'indennità di avviamento commerciale in base al rilievo
dell'inapplicabilità del rito speciale per le controversie in materia di
locazione (giustificata dall'essere stato il provvedimento monitorio emesso ai
sensi dell'art. 633 e segg. cod. proc. civ., senza indicazione alcuna sul rito
da seguire per l'opposizione e quindi sulla necessità del deposito in
cancelleria nel predetto termine per opporsi) non è sentenza soltanto sulla
competenza, perché invece decide anche sulla proponibilità della domanda di
opposizione, con riferimento ai modi e ai tempi di essa; e pertanto è
impugnabile in Cassazione nel termine previsto per il ricorso ordinario (Cass.,
sent. n. 8, 2 gennaio 1998).
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Clausola compromissoria
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In materia di locazione
di immobili urbani, è nulla la clausola compromissoria con cui le parti di un
contratto di locazione di immobile adibito a uso commerciale deferiscano al
giudizio equitativo di un arbitro la determinazione dell'indennità di
avviamento, per violazione dell'art. 79 della legge 392/1978, in quanto,
svincolando la soluzione della controversia dalla disciplina legale,
attribuisce al locatore vantaggi illegali (Cass., sent. n. 4802, 13 aprile
2000).
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Note:
(1) Gabrielli G. e Padovini P., La
locazione di immobili urbani, Cedam, Padova, 2001.

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